Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42065 del 01/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 42065 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’AURIA ALFONSO N. IL 13/12/1957
avverso l’ordinanza n. 634/2013 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
20/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 6 (
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 01/04/2014

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 20 settembre 2013 il Tribunale di Salerno,
Sezione per il Riesame, confermava l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di
Nocera Inferiore il 5 agosto 2013 nei confronti di D’Auria Alfonso.
Il fatto addebitato al D’Auria nella provvisoria contestazione consiste
essenzialmente nelle condotte di porto di arma comune da sparo e di tentato
omicidio ( commesso in concorso con Nocera Alfonso ed in danno di Chiavazzo
Alessandro) per fatti avvenuti il 30 luglio 2013 in Angri.

contrapposizione – per ragioni inerenti il rilascio di alcune unità immobiliari – tra
il D’Auria ed il Nocera – da un lato – e alcuni membri della famiglia Montella (tra
cui Chiavazzo Alessandro) dall’altro.
Proprio in data 30 luglio era infatti previsto l’accesso dell’ Ufficiale Giudiziario
presso il luogo teatro dei fatti, in virtù dell’ordine di rilascio (degli appartamenti
di proprietà Montella) di cui erano destinatari il D’Auria e il Nocera.
Vi è certezza circa un avvenuto scontro armato, avvenuto nel cortile del
condominio tra tali ‘gruppi’ , in virtù di più elementi, alcuni di prova generica
(rinvenimento di bossoli nel cortile, riferibili a due armi dal differente calibro,
constatazione di ferita di arma da fuoco di una certa gravità per Chiavazzo
Alessandro e di minor rilievo per Chiavazzo Domenico e Cisale Gennaro,
constatazione di ferita di arma da fuoco sulla persona di Nocera Alfonso) altri di
natura testimoniale (una condomina ha dichiarato di aver visto Nocera Alfonso
allontanarsi con in mano un’arma).
Vi è certezza, altresì, circa il fatto che il Nocera e il D’Auria, subito dopo i fatti, si
allontanarono insieme a bordo dell’auto di quest’ultimo.
I due si resero irreperibili per alcuni giorni.
Nessuna effettiva collaborazione alla dinamica ricostruttiva è venuta da parte dei
componenti del gruppo ‘contrapposto’ legato ai Montella (tra cui Chiavazzo
Alessandro) anch’essi indagati per i fatti avvenuti il 30 luglio (il ferimento del
Nocera).
Quanto alla coppia Nocera-D’Auria, il Nocera ha affermato di aver visto il D’Auria
impugnare l’arma verso Chiavazzo Domenico e le altre persone che erano con lui
e fare fuoco.
Negava di aver preso parte allo scontro, in cui veniva accidentalmente ferito, e
confermava di aver chiesto al D’Auria un passaggio per recarsi in ospedale, salvo
poi evitare di recarsi realmente in tale luogo perchè la ferita non era grave.
Il D’Auria si avvaleva della facoltà di non rispondere.

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Secondo la ricostruzione operata, i fatti avvengono in un contesto di deliberata

Il Tribunale, nel respingere le argomentazioni difensive, osserva che non vi è
dubbio alcuno circa l’esistenza dello scontro e circa l’uso di armi verso le
persone. Il duo Nocera-D’Auria era animato da comune interesse rivendicativo
per l’annosa vicenda degli immobili e da ciò può desumersi l’esistenza di un
accordo di massima circa le finalità lesive. Non risulta attendibile la versione resa
dal Nocera ed è pertanto da ritenersi che costui (come ha riferito la teste)
detenesse realmente l’arma, ma ciò non modifica il giudizio di gravità indiziaria
nei confronti del D’Auria, dato il precedente accordo, quantomeno ai sensi

dalla condotta di allontanamento in comune nella vettura del D’Auria.
Le esigenze cautelari sono individuate nel pericolo di reiterazione, data la
particolare gravità della condotta, commessa con uso di armi ed in un luogo
aperto al pubblico (cortile condominiale). Da ciò deriva anche la considerazione
circa l’adeguatezza della misura carceraria, dovendosi ritenere elevata e non
altrimenti contenibile la pericolosità del destinatario della misura.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo
del difensore – D’Auria Alfonso.
Con il primo motivo si rappresenta che l’istanza di riesame era stata depositata
dalla difesa durante il periodo feriale di sospensione dei termini (in data 8
agosto). Pur non essendo accompagnata, l’istanza in questione, da una formale
rinunzia alla sospensione dei termini, l’udienza andava fissata secondo le
cadenze di cui all’art. 309 cod.proc.pen., potendo essere interpretato il deposito
come rinunzia tacita alla sospensione.
Ne deriverebbe, in tale prospettiva, l’inefficacia per essere intervenuta la
decisione oltre il termine di cui all’art. 309 co. 9 cod.proc.pen. .
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di
tentato omicidio.
Il ricorrente espone la sua versione dei fatti, improntata a manifestazione di
estraneità al delitto e critica l’assenza di autonoma valutazione da parte del
Tribunale del Riesame dei dati indizianti.
Si assume che l’ordinanza impugnata riproduce le medesime argomentazioni già
esposte in diverso provvedimento emesso a carico del Nocera e che, in ogni
caso, riproduce quelle del GIP senza la dovuta critica. Vi sarebbe
sottovalutazione dei contenuti dichiarativi resi dai testi che hanno visto l’arma
nelle mani del Nocera e non in quelle del D’Auria.
Vi sarebbe, inoltre, attribuzione di credibilità al Nocera, in evidente contrasto con
le regole precettive di cui all’art. 192 cod.proc.pen. .
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dell’art. 116 cod.pen. . La condivisione di intenti tra i due risulta confermata

Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta
sussistenza di esigenze cautelari.
Il D’Auria annovera un solo precedente per un fatto commesso nel lontano 1997,
dunque la valutazione di pericolosità sarebbe del tutto teorica e non aderente ai
fatti.
Con il quarto motivo si deduce intervenuta violazione del principio di
adeguatezza in rapporto alla scelta della misura applicata.
Pur volendo ritenere sussistente il pericolo di reiterazione, la motivazione circa

3. Il ricorso risulta infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1 Quanto al primo motivo, va osservato che per la prevalente interpretazione
espressa nella presente sede di legittimità (tra le molte, Sez. VI n. 8419 del
28.1.2008 rv 239315; Sez. III n. 49607 del 1.12.2009, rv 245750) la rinunzia
alla sospensione feriale dei termini deve essere espressa in modo chiaro ed
inequivoco, posto che ha natura di atto di impulso processuale.
Non può pertanto ritenersi che il mero deposito dell’istanza di riesame avvenuto durante il periodo feriale e da parte del difensore – sia atto da cui
desumere detta rinunzia e la espressa volontà di trattazione, posto che peraltro il
difensore è soggetto che ben conosce i contenuti della norma regolatrice.
3.2 Quanto alle critiche in punto di valutazione della gravità indiziaria, va
affermato che le stesse muovono da inesatta considerazione degli effettivi
contenuti del provvedimento impugnato.
Al di là della singolare denunzia di un vizio derivante da ‘importazione’ dei
contenuti valutativi espressi in un provvedimento emesso dallo stesso organo nei
confronti di un coindagato (denunzia del tutto fallace posto che l’assonanza dei
provvedimenti può logicamente derivare dalla medesimezza delle fonti di prova
sottoposte a valutazione) il ricorrente non considera che il Tribunale tiene conto
dei contributi testimoniali (circa la presenza dell’arma nelle mani del Nocera)
tanto da costruire l’ipotesi provvisoria di colpevolezza in modo alternativo. In
motivazione si afferma infatti che pur a voler considerare il Nocera soggetto
‘portatore’ dell’arma, le complessive circostanze e modalità dei fatti inducono a
ritenere l’esistenza di un previo accordo tra i due (portatori di un medesimo
interesse, vanno via insieme dal luogo) tale da integrare quantomeno l’ipotesi
del concorso anomalo ai sensi dell’art. 116 cod.pen. .
Questo è il nucleo centrale della motivazione dell’ordinanza, che resiste alle
critiche genericamente formulate, in quanto trattasi di affermazione dotata di
logicicità e intrinseca coerenza, oltre che aderente ai dati probatori disponibili.
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l’applicazione della custodia in carcere sarebbe anch’essa astratta e incongrua.

3.3 Anche le critiche in punto di rilevate esigenze cautelari e adeguatezza della
misura risultano del tutto generiche e si sostanziano in una mera richiesta di
rivalutazione, estranea al perimetro del sindacato di legittimità.
Il Tribunale risulta aver valorizzato, in particolare, le modalità dì realizzazione
della condotta illecita, seppur provvisoriamente delibate. In ciò non vi è alcun
vizio di legittimità, posto che l’art. 274 lett. c cod.proc.pen. indica tra gli
indicatori, appunto, le modalità del fatto in corso di definitivo accertamento.
Non è irragionevole, peraltro, attribuire detto valore ad una condotta concorsuale

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1

ter.

Così deciso il 1 aprile 2014

Il Consigliere estensore

realizzata in concorso, con uso di armi, in spazi aperti al pubblico.

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