Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4206 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4206 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAMB MBARGOU N. IL 13/09/1971
avverso la sentenza n. 663/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
01/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 22/10/2013

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen.
la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; né, a tal fine, ha rilievo
la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod.
pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la
pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che
individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si
tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione
dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della
contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli
acquirenti siano tratti in inganno (cfr, da ultimo: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20944 del
04/05/2012 Ud. (dep. 31/(35/2012 ) Rv. 252836). Nel caso di specie i giudici del merito hanno
fatto esatta applicazione del principio di diritto di cui sopra, per cui la sentenza impugnata
sfugge ad ogni censura.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
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Con sentenza in data 1/10/2012, la Corte di appello di Lecce, concesso il beneficio della non
menzione, confermava la sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Tricase, in
data 23/11/2010, che aveva condannato Samb Mbargou alla pena di mesi 5 di reclusione ed €.
600,00 di multa per i reati di vendita di prodotti con marchi falsi e ricettazione degli stessi.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge e vizio della
motivazione in relazione all’art. 49 cod. pen., trattandosi di contraffazione evidente.
Deduceva, inoltre, l’assenza di prova che i marchi fossero stati registrati ed eccepiva che
l’insussistenza del reato presupposto faceva venir meno la ricettazione.

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