Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4206 del 09/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4206 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIGNITOSO ANTONIO N. IL 22/02/1954
avverso la sentenza n. 2762/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
27/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cx.:=- M
che ha concluso per
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Udito, per la paile-Civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. ,S Ai (1 .

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Data Udienza: 09/12/2014

Ritenuto in fatto
1. Dignitoso Antonio propone, tramite il difensore di fiducia / ricorso per
cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancora con la quale ,
confermata la responsabilità del ricorrente per i reati allo stesso ascritti (
trasporto e dunque detenzione di cocaina e resistenza a pubblico ufficiale), è
stato ridotto il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado e confermata

disposta confisca.
Lamenta con il ricorso:
a)

violazione del diritto di difesa e conseguente nullità della sentenza di
primo grado e di appello perché , chiesto l’abbreviato condizionato dopo
la notifica del decreto di citazione a giudizio immediato, il GUP, invece di
fissare l’apposita udienza in seno alla quale, nel contradditorio delle parti
vagliare la richiesta difensiva, ha, de plano, revocato il decreto con il
quale era stato disposto il giudizio immediato e ammesso
immediatamente il ricorrente al rito abbreviato condizionato;

b) vizio di motivazione e violazione di legge avuto riguardo alla confisca
disposta ai sensi dell’art. 12 sexies delle somme di denaro rinvenute
nella disponibilità immediata del ricorrente e della moglie nonché oi
sequestro della polizza assicurativa di euro 5.286,00 intestata alla
moglie del ricorrente. Tanto, in primo luogo per la incongruenza,rilevata
dalla Corte, in forza alla quale

il sequestro, quanto alla polizza

assicurativa, è stato disposto dal GUP dopo aver reso la sentenza; e
segnalando che , ciò malgrado, è stato mantenuto il vincolo pur in
assenza di una statuizione di condanna e confisca in parte qua. Ancora,
per avere la Corte disatteso le indicazioni difensive rispetto al ritenuto
giudizio di sproporzione reddituale quanto alle somme confiscate (
derivanti dal riscatto di una polizza assicurativa operato in precedenza),
illegittimo anche perché il sequestro non può cadere su beni quali le
polizze nominative o somme di denaro riscosse in seguito al pagamento
di assegni di denaro non trasferibili intestati a terzi non conviventi.
c)

violazione di legge avuto riguardo all’art. 337 perché l’azione oppositiva
del ricorrente ha avuto un tenore privo della necessaria violenza,
comunque non finalizzata ad ostacolare l’azione dei pubblici ufficiali ,
rispetto alla quale peraltro mancava il profilo della contemporaneità,
giacchè la fuga venne tentata prima che i carabinieri ponessero in atto

nel resto la sentenza del GUP del Tribunale di Pesaro anche con riferimento alla

le iniziative di pertinenza del loro ufficio ( il più accurato controllo
dell’auto ove era riposta la droga )
d) violazione di legge e vizio di motivazione in punto al trattamento
sanzionatorio inflitto, eccessivo e non compiutamente ponderato alla
luce degli elementi indicati dalla difesa e alla denegata applicazione delle
generiche , per aver la Corte preternnesso l’insieme degli elementi
positivi indicati con l’appello cui ancorare il relativo giudizio.
Considerato in diritto.

2.

Quanto al primo motivo di ricorso la relativa doglianza, legata alla
asserita violazione del disposto di cui all’art. 458 cod.pro.pen. è
palesemente inconferente.
Se è vero infatti che in ipotesi di abbreviato condizionato veicolato
all’interno del già disposto giudizio -immediato è dato riscontrare un
orientamento di questa Corte ( cfr sentenza nr 45683/11) in forza al
quale la valutazione del GUP ( non sulla ammissibilità del rito per ragioni

Q di forma o tempestivt della richiesta , che vanno valutare e definite

,

de plano con decreto in linea con il tenore letterale della norma di
riferinnento)sulla compatibilità della condizione probatoria apposta al rito
abbreviato venga resa nel contraddittorio delle parti e dunque tramite la
fissazione di una apposita udienza, rimanendo così sub iudice, sino alla
detta udienza, l’adozione del rito speciale, per altro verso tale garanzia
appare tuttavia preordinata a garantire le prerogative della sola pubblica
accusa , cosi da consentirle di interloquire su tale ultimo punto.
Di certo, pertanto, la decisione resa da plano nel caso non lede alcuna peraltro del tutto e non a caso imprecisata – prerogativa dell’imputato
che ha chiesto l’abbreviato condizionato.
3.

Sul sequestro della polizza e sulla confisca delle somme.
In fatto va precisato che le somme confiscate sono state oggetto, ai
sensi derart. 12 sexies legge 306/92 , di un sequestro prima e di una
successiva confisca resa in uno alla sentenza poi impugnata in appello
da0′ ricorrente contestualmente alla condanna. Per contro, il sequestro
della polizza assicurativa risulta effettuato con provvedimento reso
separatamente e successivamente alla decisione del giudizio ( con
ordinanza resa fuori udienza a distanza di giorni dalla lettura del
dispositivo ma prima dei deposito della motivazione).

E’ pacifico, dunque, quanto al sequestro , che lo stesso è estraneo al tenore
della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione in appello e poi di
ricorso in cassazione ; rispetto allo stesso è dunque fuorviante ogni

1. Il ricorso è infondato e merita la reiezione.

considerazione ( sia nel ricorso come anche , per il vero, quella resa
incidentalmente dalla sentenza di appello ). Vero è, peraltro, che il GUP era
assolutamente privo del potere di decidere sul sequestro una volta spogliatosi
di ogni potere decisione e anche cautelare una volta emessa la decisione ( cfr
Sez. 6, n. 49071 del 06/11/2013 – dep. 05/12/2013, Santannaria, Rv. 258359);
ma tale potenziale abnormità vede strade risolutive negli ordinari rimedi
cautelari, se del caso attualmente azionabili in caso di rigetto della istanza di
dissequestro veicolata al PM, senza venire a contatto con la odierna realtà

3.1. Quanto alle somme di denaro, la sentenza reca una motivazione compiuta
e approfondita quanto alle ragioni volte a ritenere inconferente la tesi difensiva
legata alla lecita provenienza delle somme sequestrate. Sul punto il ricorso
appare del tutto generico, non confrontandosi in alcun modo con l’argometare
tracciato dalla Corte se non attraverso un peraltro non adeguatamente
dettagliato richiamo agli assunti difensivi in precedenza esposti in appello.
Palesemente inconferente, senza che occorra ulteriore approfondimento, è poi,
l’affermazione per la quale ontologicamente il sequestro non poteva cadere su
somme di denaro frutto della monetizzazione di precedenti investimenti.
3.2. Le valutazioni sopra espresse non mutano tenore considerando, infine sul
punto, i motivi aggiunti acquisiti in atti. Tanto sia per la radicale
inammissibilità degli stessi, pervenuti in Corte solo il giorno della udienza
fissata per la trattazione del ricorso, e dunque tardivi , non potendo la parte
avvalersi del deposito operato presso la Corte di appello di riferimento, essendo
siffatta facoltà preclusa dal chiaro tenore del’art. 581 cod.proc.pen. che impone
il deposito dei motivi nuovi presso la cancelleria del giudice dell’impugnazione;
sia, ancora, perché, nel merito, gli stessi si sostanziano in una reiterazione
delle tesi esposte con i motivi originari, superate dalle considerazioni sopra
esposte.
4. Quanto ai motivi legati alla condanna ex art. 337 cod. pen.
Il fatto, per come cristallizzato conformemente nelle due sentenze di merito,
non lascia spazio al dubbio in ordine alla configurabilità del reato contestato ,
sia sul piano della condotta materiale che del dolo.
La condotta è contestuale alla esecuzione dell’atto d’ufficio oggetto di
opposizione ( il ricorrente era stato portato in caserma per procedere ad
approfondimenti legati al possibile contenuto della macchina sulla quale era
stato fermato); pacifico poi che nel tentare la fuga , una volta raggiunto dai CC,
ebbe a divincolarsi con degli spintoni ( concretanti poprio quella condotta
materiali che porta a ritenere configurato il reato) nell’ottica volta a garantirisi
una via di fuga, neutralizzando al fine l’intervento dei pubblici ufficiali.

processuale

5. Sulla pena , la doglianza deve ritenersi inammissibile perchè mira ad una
rivisitazione nel merito della valutazione all’uopo resa dalla Corte prescindendo
dai profili di inadeguatezza e illogicita del motivare.
Sulle generiche, infine , si rivela puntuale ed esaustivo il riferimento ai
precedenti, peraltro non asettico ma compiutamente critico rispetto alle
doglianze difensive esposte con l’appello, avendo la Corte considerato al fine il
rilievo di tali precedenti e le ragioni poste a fondamento della ritenuta
indifferenza della risalenza nel tempo dell’ultima delle condanne, con

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9 dicembre 2014
Il Consigliere estensore

valutazione immune da manifeste incongruenze
, logiche .

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