Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42058 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 42058 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEL VECCHIO VALENTINO, nato il 20/05/1965
avverso l’ordinanza n. 6207/2012 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di
MILANO del 05/02/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Roberto Aniello,
che ha chiesto rigettarsi il ricorso con conseguente condanna del
ricorrente alle spese del grado.

Data Udienza: 14/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 febbraio 2013, il Tribunale di sorveglianza di Milano
ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Milano e volta
alla revoca della liberazione anticipata, concessa a Del Vecchio Valentino per
duecentosettanta giorni con le ordinanze del 16 febbraio 2010, del 30 aprile
2010 e del 3 novembre 2010 del Magistrato di sorveglianza di Milano, avendo il

beneficio, il delitto di furto aggravato giudicato con la sentenza di condanna del
10 agosto 2011 del Tribunale di Milano, irrevocabile il 5 ottobre 2011.
Secondo il Tribunale, la valutazione negativa del comportamento tenuto in
concreto dal condannato era già contenuta nella precedente ordinanza del 26
agosto 2011, che aveva accolto la proposta di revoca della misura
dell’affidamento in corso con decorrenza ex tunc, ritenendo incompatibile con
essa quanto verificatosi, e il fatto, consistito in furti commessi dal medesimo
condannato con la moglie e i figli minori all’interno del supermercato Auchan,
sintomatico della sua mancata partecipazione all’opera di reinserimento nella
società.

2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente l’interessato Del Vecchio, che ne chiede l’annullamento dolendosi
della decisione adottata, poiché il reato per il quale ha patteggiato la pena di
mesi otto di reclusione e di euro ottanta di multa è stato di piccolissima entità, la
sua condotta carceraria è sempre stata positiva e regolare, la revoca del
beneficio non può conseguire alla mera commissione di un reato non colposo e al
solo riferimento al giudizio penale o alla sentenza, e la sua situazione familiare,
economica e sociale è soggetta a progressivo aggravamento.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, concludendo per il rigetto del ricorso, avuto riguardo alla corretta operata
valutazione della condotta delittuosa del condannato quale indice del fallimento
del programma del suo recupero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della revoca della
liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel
2

condannato commesso il 3 agosto 2011, e quindi dopo la concessione del

corso dell’esecuzione della pena, intesa come pendenza del rapporto esecutivo
(Sez. 1, n. 14362 del 19/12/2000, dep. 09/04/2001, Latri, Rv.218548), spettano
al tribunale di sorveglianza la valutazione della incidenza del reato sull’opera di
rieducazione intrapresa, nonché del grado di recupero fino a quel momento
manifestato, e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento
dell’opera rieducativa o a una occasionale manifestazione di devianza (tra le
altre, Sez. 1, n. 16874 del 07/04/2010, dep. 03/05/2010, Balsamo, Rv.
246946), poiché la revoca della liberazione anticipata non attiene al fatto in sé

condotta tenuta dal soggetto (in relazione alla condanna subita) con il
mantenimento del beneficio (Sez. 1, n. 41347 del 15/10/2009, dep. 27/10/2009,
P.G. in proc. Mangiafico, in motivazione)
Tale condiviso principio è del tutto in linea con quanto affermato dalla Corte
costituzionale che, con sentenza n. 186 del 1995 – nel dichiarare
l’incostituzionalità dell’art. 54, comma 3, Ord. Pen. nella parte in cui prevedeva
la revoca della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non
colposo, commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione
del beneficio medesimo, anziché stabilire che la liberazione anticipata è revocata
se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare
incompatibile con il mantenimento del beneficio -, ha rilevato come la funzione di
impulso e di stimolo a una efficace collaborazione nel trattamento rieducativo,
che costituisce l’essenza dell’istituto, imponga in ogni caso di valutare «se il
soggetto, malgrado il reato commesso, abbia continuato nella sua partecipazione
all’opera di rieducazione».

3. Nella specie, l’ordinanza impugnata non si è adeguata a tale principio.
3.1. Il Tribunale di sorveglianza, che ha evidenziato in fatto che il Del
Vecchio è stato condannato per il delitto di furto aggravato, commesso il 3
agosto 2011 mentre era con la moglie e i figli minori all’interno del supermercato
Auchan, con sentenza del 10 agosto 2011 del Tribunale di Milano, definitiva il 5
ottobre 2011, ha ritenuto fondata la richiesta di revoca della liberazione
anticipata, concessa per duecentosettanta giorni dal Magistrato di sorveglianza di
Milano con numerose ordinanze emesse nel corso dell’anno 2010, e quindi in
data antecedente all’epoca del predetto reato non colposo.
Nel suo percorso argomentativo, il Tribunale, che ha richiamato l’indicata
pronuncia della Corte costituzionale, posta dalla difesa del condannato a
fondamento della rappresentata importanza di una valutazione non automatica,
nel giudizio di revoca della liberazione anticipata, della condanna subita dal
beneficiario, ha ritenuto esaustivo l’apprezzamento già svolto, con ordinanza del
26 agosto 2011, in ordine alla incidenza del medesimo fatto ai fini della disposta
3

dell’intervenuta condanna, ma alla ritenuta incompatibilità della concreta

revoca – con decorrenza ex tunc

della misura dell’affidamento in corso, perché

incompatibile con la sua prosecuzione e sintomatico della mancata
partecipazione all’opera di reinserimento nella società.
3.2. In tal modo il Tribunale, limitandosi a estendere una valutazione
negativa posta a fondamento della revoca dell’affidamento sotto il profilo della
PAD
ha
incompatibilità della violazione commessa con la prosecuzione della prova,
considerato che lo scrutinio demandatogli riguardava non l’impedimento del
singolo specifico episodio all’ulteriore svolgimento dell’esperimento della prova,

l’incidenza del fatto criminoso sull’opera di rieducazione intrapresa riguardante
l’intero arco temporale di espiazione già effettuata, né ha espresso un
apprezzamento ragionevole e adeguato circa il fatto di reato in relazione alla
valenza negativa, pur attribuitagli, ai fini della prova della ritenuta mancata
partecipazione all’opera di reinserimento nella società
Un tale apprezzamento doveva, infatti, procedere tenendo conto in concreto
della gravità del fatto e della sua attitudine o meno a indicare una condotta
restia al processo di rieducazione e comparando detti rilievi, in un giudizio
complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito
alla condotta tenuta dall’interessato, tratto dalle relazioni comportamentali e/o
dagli esiti di una acquisenda valutazione critica da redigersi all’uopo da parte
degli organi preposti alla osservazione dello stesso, e pervenire, attraverso una
motivazione congrua e logica in ordine allo sviluppo e agli esiti del trattamento
individuale, alla verifica conclusiva dell’ascrivibilità del fatto criminoso al
fallimento dell’opera rieducativa ovvero a una occasionale manifestazione di
devianza.

4. Il provvedimento impugnato, che non ha fornito adeguata e coerente
giustificazione delle ragioni della disposta revoca, va di conseguenza annullato
con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano, che procederà a nuovo esame
tenendo presenti i rilievi prima formulati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma il 14 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il P esi nte

neppure temporalmente collocata, e giustificativo della sanzione della revoca, ma

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