Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4204 del 20/11/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4204 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIUGLIANO LUIGI N. IL 19/10/1976
avverso la sentenza n. 1171/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
10/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
re<3.9 che ha concluso per CJvrD atieSLILQ_ twtt-e2)-3 kkizL -"- Axc›, Udito, per la rte ciyiie l'Avv , Uditi dife r Avv. PrlAZEDJU3 Data Udienza: 20/11/2014 I- ' RITENUTO IN FATTO 1. Investita dell'appello avverso la sentenza del 20 marzo 2013 del Gup del Tribunale di Salerno, con la sentenza impugnata del 10 gennaio 2014, la Corte d'appello di Salerno ha ridotto la pena inflitta in primo grado a Giugliano Luigi nella misura di anni due e mesi otto di reclusione e 18.000,00 euro di multa (con conseguente revoca della pena accessoria) e confermato nel resto 'l'impugnata niv decisione, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (per avere complessivi 907,45 grammi). 2. Avverso la suddetta sentenza hanno presentato ricorso gli Avv.ti Nicola Naponiello e Raffaele Francese, difensori di fiducia di Giugliano Luigi, chiedendone l'annullamento per violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello eluso l'obbligo di pronunciare sentenza di assoluzione, emergendo dagli atti la prova evidente dell'innocenza dell'imputato. 3. In udienza, il Procuratore generale Dott. Roberto Aniello ha chiesto che la sentenza sia annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e che il ricorso sia rigettato nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo con il quale si censura la conferma del giudizio di penale responsabilità di Giugliano Luigi è infondato. Al riguardo, deve essere rilevato come le doglianze con le quali si contesta l'integrazione del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 si connotino per la prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti emergenti dall'istruttoria dibattimentale. Il che, secondo il costante orientamento di questa Corte, rende inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. E), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Cass. Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153). A fronte di una plausibile ricostruzione della vicenda, come descritta in narrativa, sui precisi riferimenti probatori operati dal giudice di merito, non è ammessa in questa sede alcuna incursione nelle 2 detenuto sulla persona e nei locali di sua pertinenza nove panetti di hashish per risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi, come detto, la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu °culi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Ad ogni buon conto, i giudici di merito hanno ben argomentato - con motivazione adeguata, aderente alle risultanze probatorie e conformemente a quantitativo di sostanza stupefacente debba essere addebitato all'odierno ricorrente. 2. Conformemente alle richieste del Procuratore generale, ricorrono nella specie i presupposti per rivedere il trattamento sanzionatorio applicato a Giugliano Luigi. Giova rammentare come, con la sentenza n. 32 del 2014, la Corte Costituzionale abbia dichiarato l'incostituzionalità degli artt- 4-bis e 4-vicies ter del D.L. n. 272 del 2005 convertito con legge n. 49 del 2006, di tal che, come anche chiarito dallo stesso giudice delle leggi, riprende applicazione l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche apportate con la novella operata con il D.L. n. 272 del 2005 (convertito dalla legge n. 49 del 2006). Il mutato regime sanzionatorio impone dunque di rivedere l'entità della pena inflitta, dovendosi verificare se quella già fissata nella sentenza impugnata sia ancora giustificata alla luce del nuovo compasso edittale. Nel caso di specie, la pena base per il reato ascritto è stata fissata in anni sei di reclusione e 30.000 di multa, dunque nel massimo della pena detentiva attualmente irrogabile in relazione alla ipotesi concernente le droghe cd. leggere (secondo la disciplina previgente tornata applicabile), in una misura che si appalesa dunque non giustificabile, pur alla luce della non trascurabile gravità dei fatti. 3. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli affinchè provveda ad una nuova determinazione della pena, tenendo conto dell'attuale compasso edittale. logica ed a consolidati principi di diritto - le ragioni per le quali l'intero P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'Appello di Napoli; rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 20 novembre 2014 Il consigliere estensore

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