Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42035 del 30/09/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 42035 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

Data Udienza: 30/09/2014

data 19/3/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’indagato l’avv. Umberto Abbate che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28/1/2013 il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Reggio Calabria disponeva l’applicazione della misura della
custodia cautelare in carcere nei confronti di Iamonte Francesco in ordine al
reato di cui agli artt. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 cod. pen., 3 e 4 legge n.
146 del 2006 con riferimento alla partecipazione dello stesso all’associazione
mafiosa denominata ndrangheta nella sua articolazione locale di Melito Porto

1

ko,

Salvo, cosca facente capo alla famiglia Iamonte ed in particolare a Remingo
Iamonte.
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l’indagato
contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze
cautelari meritevoli di tutela attraverso la misura della custodia in carcere.
1.2.

Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione del riesame, con ordinanza

del 18/3/2013 respingeva l’istanza proposta, confermando l’ordinanza

1.3.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 15/10/2013, in

accoglimento del ricorso proposto dall’indagato, annullava con rinvio
l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ora richiamata,
rilevando come nel provvedimento impugnato non fossero state indicate le
modalità ed effettive dinamiche attraverso le quali il ricorrente avrebbe
partecipato al sodalizio e contribuito, in termini di efficienza causale, alla
stabilità e sopravvivenza della cosca di ndrangheta operante in Melito Porto
Salvo.
1.4.

Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, provvedendo in sede di

rinvio, con ordinanza del 27/2/2014, confermava l’ordinanza impugnata.

2.

Ricorreva per Cassazione l’indagato, per mezzo del suo difensore di

fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc.
pen., in relazione all’art. 191 cod. proc. pen. e 111 Cost. Ci si vuole riferire
all’acquisizione delle dichiarazioni di Ambrogio Giuseppe, già indagato e
tratto in arresto nell’ambito del medesimo procedimento, poi divenuto
collaboratore di giustizia, in ordine alle quali, in violazione del diritto di
difesa, non si è formato alcun contraddittorio.
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma

impugnata.

1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273, 292 comma 2,
192 commi 2 e 3 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen., con riferimento alla
valutazione della chiamata di correità del suddetto Ambrogio ed in
particolare alla valutazione della credibilità e dell’attendibilità intrinseca
dello stesso.
2.3. vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc.
pen., in relazione agli artt. 274, 275 comma 3, 292 cod. proc. pen.,
evidenziandosi, anche ai fini della presunzione di adeguatezza della sola
misura della custodia in carcere, come la presunta partecipazione del

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ricorrente al sodalizio criminoso andrebbe circoscritta ad un arco temporale
limitato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato con riferimento alla questione proposta con il
primo motivo, rimanendo le altre questioni assorbite dalla pronuncia di

Specificamente il provvedimento impugnato, adottato in seguito
all’annullamento pronunciato da questa Corte di legittimità per la rilevata
carenza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria per il delitto di
partecipazione all’associazione mafiosa ndrangheta ed in particolare
all’articolazione locale di Melito Porto Salvo, ha ritenuto di potere colmare il
vizio rilevato in sede di legittimità, facendo ricorso alle dichiarazioni rese da
Ambrogio Giuseppe, indagato nel medesimo procedimento e divenuto
collaboratore di giustizia, aventi ad oggetto tutta la composizione interna
della cosca ed in particolare il ruolo ricoperto all’interno della stessa da
Iamonte Francesco. Con specifico riferimento all’utilizzabilità di tali
dichiarazioni, nell’ordinanza impugnata si è dato atto che le stesse risultano
acquisite con una nota dell’ufficio di Procura depositata in occasione del
giudizio di rinvio afferente la posizione del coindagato Pizzichemi Alberto
Daniele; sulla base di tale constatazione i giudici di Reggio Calabria le
hanno considerate pienamente utilizzabili nei confronti di Iamonte
Francesco nella procedura di cui al presente ricorso.
Ora è noto che, sulla base della costante giurisprudenza di questa
Corte (Sez. 4 n. 15082 del 24/02/2010, Rv. 247023; sez. 3, n. 27592 del
25/06/2010, Rv. 248111), condivisa dal Collegio, la previsione dell’art. 309
comma 5 cod. proc. pen., che stabilisce l’obbligo di trasmissione al

annullamento con rinvio.

Tribunale, oltre agli atti presentati a norma dell’art. 291 comma 1 cod.
proc. pen. di tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona
sottoposta alle indagini, deve essere inquadrata nel complesso normativo
delineato nella stessa disposizione di legge che, al comma 9, precisa che il
tribunale decide sulla richiesta di riesame anche sulla base degli elementi
addotti dalle parti nel corso dell’udienza. Detta specificazione non lascia
spazi di incertezza circa la possibilità delle parti, e quindi anche del RM., di
fornire al giudice del riesame, fino al giorno dell’udienza camerale ed anche
fino a quella in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della

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Corte

di

Cassazione,

ulteriori

contributi

conoscitivi,

acquisiti

successivamente alla emissione della misura cautelare, utili ai fini della
decisione nel senso sia del contrasto che della conferma della tesi
accusatoria. A condizione, ovviamente, che la produzione degli stessi
avvenga nei tempi e nei modi più opportuni per garantire che sulle nuove
acquisizioni si svolga il contraddittorio tra le parti. Nel caso di specie non
risulta, però, che ciò sia avvenuto, in quanto, come sopra si diceva,

dal coindagato Ambrogio Giuseppe sono stati depositati in occasione del
giudizio di rinvio afferente la posizione del coindagato Pizzichemi Alberto
Daniele e quindi, non emergendo altro dagli atti contenuti nel fascicolo ed
in particolare dal verbale di udienza dinanzi al Tribunale del riesame di
Reggio Calabria del 14/3/2014, in una procedura incidentale de libertate
diversa da quella oggetto del presente ricorso.
Non risulta, in sostanza, che le suddette dichiarazioni siano state
ritualmente introdotte nel procedimento di riesame relativo all’attuale
ricorrente, con le modalità sopra indicate, stabilite da questa Corte di
legittimità, non essendo stato consentito al ricorrente di prenderne visione
in tempo utile prima dello svolgimento dell’udienza dinanzi al tribunale del
riesame: lo stesso ne ha avuto effettiva contezza solo dopo il deposito del
provvedimento impugnato egdalla lettura dello stesso. Quanto ora detto in
linea con le costanti affermazioni di questa Corte in base alle quali la sede
del riesame, essendo essenzialmente deputata alla verifica della gravità e
congruenza degli elementi indiziari acquisiti dall’accusa, nel confronto con
gli opposti elementi dedotti dalla difesa dell’indagato, non può certamente
prescindere dagli apporti probatori sopravvenuti al provvedimento
cautelare, sempreché gli stessi siano stati messi a disposizione della difesa,
il che nel caso di specie non è avvenuto (sez. 1 n. 45246 del 22/10/2003,
Rv. 226818; sez. 3 n. 3838 del 8/1/2009, Rv. 242671).
Le ulteriori questioni proposte con il secondo e terzo motivo,
attinenti alla valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dal
suddetto Ambrogio ed alla permanenza delle esigenze cautelari, restano
assorbite nell’accoglimento del primo motivo, potendo essere esaminate
solo dopo avere adeguatamente affrontato la problematica relativa
all’utilizzabilità delle dichiarazioni in argomento.
Per le considerazioni sopra svolte il Tribunale di Reggio Calabria, in
sede di rinvio, dovrà chiarire le modalità di acquisizione al procedimento de

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l’ordinanza impugnata si limita a dare atto che i verbali di dichiarazioni rese

libertate relativo all’attuale ricorrente delle dichiarazioni del coindagato
Ambrogio Giuseppe, attenendosi al seguente principio di diritto: nel
procedimento di riesame, anche in sede di rinvio in seguito ad
annullamento da parte della Corte di Cassazione, è consentita l’acquisizione
di dichiarazioni sfavorevoli all’indagato raccolte dopo l’emissione
dell’ordinanza cautelare semprechè le stesse siano state messe a
disposizione della difesa anche nel corso della stessa udienza, garantendosi

le parti.
4. L’ordinanza impugnata deve essere, quindi, annullata con rinvio al
Tribunale di Reggio Calabria. Inoltre, poiché dalla presente decisione non
consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi
dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore
dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto perché provveda
a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria.
Si provveda a norma dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale.

Così deliberato in camera di consiglio, il 30 settembre 2014

che sul contenuto delle stesse si sia potuto instaurare un contraddittorio fra

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