Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4203 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4203 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAMARINA ANANIA N. IL 19/05/1960
avverso la sentenza n. 184/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del
07/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 22/10/2013

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
Per quanto riguarda il primo motivo, in punto di diritto è sufficiente rilevare che la
sussistenza dell’elemento soggettivo nel reato di ricettazione (vale a dire la conoscenza della
provenienza delittuosa della cosa) può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e
quindi anche dal comportamento dell’imputato e dalla mancata – o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della
volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass. Sez. 2^,
27.2/13.3.1997, n. 2436, Rv.207313; conf. Sez. 2, Sentenza n. 25756 del 11,36/2008 Ud. (dep.
206/2008 ) Rv. 241458).
Del resto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite: “l’elemento psicologico della
ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza
della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della
cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio ” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12433 del
26/13/2009 Ud. (dep. 30/03/2010 ) Rv. 246324).
Nel caso di specie correttamente i giudici del merito hanno desunto la sussistenza
dell’elemento soggettivo in testa all’agente dalla mancata giustificazione circa la provenienza
dell’assegno.
Ugualmente inammissibile è il secondo motivo, in ordine al diniego di concessione
dell’attenuante del fatto di particolare tenuità in quanto le conclusioni della Corte
territoriale sono coerenti con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa
Corte ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36916 del 209/2011 Ud. (dep. 13/10/2011 ) Rv. 251152;
Sez. 2, Sentenza n. 32832 del 09/05/2007 Ud. (dep. 13,08/2007) Rv. 237696).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

Con sentenza in data 7/3/2013, la Corte di appello di Lecce, confermava la sentenza del
Tribunale di Brindisi, in data 8/10/2009, che aveva condannato Lamarina Anania alla pena di
anni uno, mesi sei di reclusione ed C. 400,00 di multa per il reato di ricettazione di un
assegno bancario.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo vizio della motivazione in
relazione all’elemento soggettivo del reato e violazione di legge in relazione al diniego della
circostanza attenuante speciale di cui al secondo comma dell’art. 648 cod. pen.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 ottobre 2013

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