Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4201 del 20/11/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4201 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSAMILLA GERARDO N. IL 21/11/1958
avverso la sentenza n. 4768/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
Prt
che ha concluso per
z\e-,

Udito, per lyl5arte civi , l’Avv
Uditi dif

Avv.

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Data Udienza: 20/11/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 novembre 2013, la Corte d’appello di Napoli ha
confermato la sentenza del 12 giugno 2008, con la quale il giudice monocratico
del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi condannava Rosamilia Gerardo alla pena
di anni uno e mesi sette di reclusione e 400 euro di multa, in relazione al reato di
cui all’art. 368 cod. pen. ed al reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 L. n. 895/1967,
rispettivamente commessi il 19 febbraio 2002 e fino ay19 febbraio 2002.

difensore di fiducia di Rosamilia Gerardo, chiedendone l’annullamento per
violazione di legge penale in relazione agli artt. 157, 160, 161 cod. pen., art 7 L.
n. 895/1967 e art. 368 cod. pen., per avere la Corte d’appello confermato la
condanna inflitta dal giudice di primo grado nonostante fosse ampiamente
maturato il termine di prescrizione del reato.
3. In udienza, il Procuratore generale Dott. Roberto Aniello ha chiesto che la
sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. Ed invero, avuto riguardo alla data in cui sono stati commessi/accertati i
fatti (il 19 febbraio 2002), anche considerati i periodi di sospensione (pari a
diciannove mesi), entrambi i reati per i quali Rosamilia Gerardo è stato
condannato risultano estinti per intervenuta prescrizione in epoca antecedente
alla pronuncia della sentenza d’appello oggetto di ricorso, causa di
proscioglimento di cui la Corte territoriale avrebbe pertanto dovuto tenere conto
e non ha fatto.
Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
intervenuta prescrizione.

Così deciso in Roma il 20 novembre 2014

Il consigliere estensore

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’Avv. Alberico Villani,

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