Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 420 del 29/09/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 420 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCARDI GIUSEPPE nato il 06/08/1979 a CANOSA DI PUGLIA
avverso la sentenza del 14/02/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
TRANI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
Data Udienza: 29/09/2017
RILEVATO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Trani ha applicato a
Scardi Giuseppe, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di
anni uno e mesi sei di reclusione ed euro seimila di multa per i reati di cui agli
artt. 110 cod. pen. e 10 e 14 L. n. 497 del 1974 e 23, comma terzo, L. n. 110
del 1975.
Avverso tale sentenza lo Scardi, a mezzo del proprio difensore, ricorre per
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motivazione in relazione all’esistenza di cause di proscioglimento per i singoli
reati ed al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che l’applicazione della pena su richiesta delle
parti è un meccanismo processuale in conseguenza del quale l’imputato e il
pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta
contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e
sull’entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare
l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di
applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle
cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
Ne discende che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena,
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’imputato non può rimettere in discussione
profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché risultano coperti dal
patteggiamento.
Nel caso di specie, le doglianze difensive proposte nell’interesse
dell’imputato appaiono prive di specificità e comunque manifestamente
infondate, in ragione del fatto che l’organo giudicante, oltre a qualificare
correttamente i fatti illeciti contestati, si soffermava sugli elementi costitutivi dei
reati contestati e sul trattamento sanzionatorio irrogato, precisando che la pena
applicata appariva congrua tenuto conto della gravità e del contesto delle
vicende.
Questa motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc.
pen., risulta pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di
decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 3 del
25/11/1998, Messina, Rv. 212438).
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Cassazione per violazione di legge e vizio di
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
ammende.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle