Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 420 del 25/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 420 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRECO MASSIMO N. IL 20/05/1962
avverso la sentenza n. 10065/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 25/10/2013

Greco Massimo ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di
Roma lo ha condannato alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 4 co. 7 L. n. 628/61
per avere disatteso all’obbligo di fornire alla vigilanza notizie al Servizio Ispezione del lavoro di
Roma.
Con i motivi di impugnazione ha richiesto l’assoluzione deducendo l’omessa notifica degli atti
amministrativi presupposti dolendosi altresì dell’eccessività del trattamento sanzionatorio e del
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda l’appello va convertito in ricorso per
cassazione.
Quest’ultimo deve tuttavia essere dichiarato inammissibile in quanto proposto da difensore non
abilitato.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA