Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42 del 10/09/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 42 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VALENTI TEODORO N. IL 22/06/1973
BALESTRA FRANCESCO N. IL 24/11/1981
CALABRESE GIANLUCA N. IL 24/12/1975
avverso l’ordinanza n. 665/2013 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
21/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. li);Ju+1-0
13.1..41-che ha concluso per
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Udit s a er la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 10/09/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.U.P. del Tribunale di Lecce
ha applicato, su richiesta delle parti, a VALENTI TEODORO la pena di
anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 180 di multa, a BALESTRA
FRANCESCO la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 500 di
multa, ed a CALABRESE GIANLUCA la pena di mesi dieci di reclusione ed

Contro di essa ricorrono per cassazione gli imputati, che deducono
mancanza di motivazione e/o inosservanza dell’art. 444, comma 2,
c.p.p. in relazione all’art. 129 c.p.p.
All’odierna udienza pubblica, la parte presente ha concluso come da
epigrafe, ed il collegio ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato
mediante lettura in udienza.

Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità in
tutte le sue articolazioni e, comunque, manifestamente infondato, atteso
che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è, da un lato,
adeguato all’accordo intervenuto tra le parti, e, dall’altro, ha
motivatamente escluso, sulla base degli atti, che ricorressero i
presupposti di cui all’art. 129 c.p.p., ritenendo la correttezza della
proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e del previsto
trattamento sanzionatorio.
Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle
prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di
imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla
speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede
di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue,
appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di
decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le
altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez.
un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

euro 80 di multa, in relazione ai reati a ciascuno ascritti come in atti.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che essi hanno proposto il
ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost.,
13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta
colpa – della somma di Euro millecinquecento ciascuno in favore della

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro
millecinquecento alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 10 settembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

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