Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41981 del 07/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 41981 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STANKOVIC LIDIA N. IL 08/08/1990
avverso la sentenza n. 35/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
12/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Aetteentite le conclusioni del PG Dott. Ghertz,4 ht I ELA,. 0

Lo_ eMLA PrrJ

Udit iQdifensoixAvv.;47 g

M.

otk.„fro A’ Q2e,1,(Is ~in

Data Udienza: 07/10/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 12.9.2014 la Corte di appello di Brescia ha dichiarato
sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna di
STANKOVIC Lidia alla A.G. Austriaca, essendo gravemente indiziata della
commissione in territorio austriaco – tra il 3.2.2011 ed il 17.5.2011, di
dieci furti con scasso, in concorso con persona rimasta ignota, per beni

falsificazione di documento di identità. E’ stato altresì disposto che la
consegna venga rinviata sino alla definizione in primo grado di altro
procedimento pendente presso l’A.G. di Verona.
2.

Avverso la sentenza propone personalmente ricorso per cassazione la
STANKOVIC deducendo con unico ed articolato motivo violazione
dell’art. 18 lett. s) I.n. 69/2005 avendo la Corte territoriale disposto la
consegna alla A.G. straniera nonostante la presenza della causa ostativa
prevista dalla predetta ipotesi, essendo la ricorrente madre di un
bambino di età inferiore ad anni tre, erroneamente ritenendo la
eccezionale gravità delle esigenze cautelari sulla base della sola
reiterazione delle condotte per cui si procede in Austria. Inoltre la Corte
avrebbe omesso di considerare che la ricorrente è anche madre di un
bambino gravemente disabile che ha assolutamente bisogno della
madre, il cui allontanamento provocherebbe la interruzione delle terapie
in corso. Infine, la Corte territoriale non avrebbe verificato che nei
confronti della ricorrente fosse eseguibile la misura cautelare disposta
con l’ordinanza genetica, emessa prima che la stessa ricorrente
divenisse madre del bambino STANCOVIC Gabriel.

3.

Il ricorso è infondato.

4.

La Corte territoriale, rilevando che la ricorrente risultava essere madre
di prole inferiore ad anni tre ( a seguito della nascita del 5.11.2011), ha
ritenuto che nella specie le esigenze cautelari poste a base del
provvedimento cautelare emesso dalla A.G. austriaca fossero di
eccezionale gravità desunta dalla pluralità di reati dello stesso tipo di cui
la ricorrente era accusata, dalla loro gravità avendo ad oggetto la
apprensione di oggetti di valore, risultando perseguita per analoghi fatti
da parte di altre due procure straniere e risultando essere stata fermata
con documento di identità contraffatto, avendo fornito diversi alias, e quindi – sulla considerazione da parte della A.G. richiedente che la

l

di valore complessivo superiore ad euro 50.000,00 e del reato di

ricorrente vivesse del frutto di tali reati commessi in forma organizzata.
Ha , in ogni caso, osservato – in rapporto alle esigenze di giustizia in
Italia ove era in corso di celebrazione un procedimento per fatto analogo
di prossima definizione in primo grado – che il differimento della
consegna alla emissione della sentenza di primo grado (la cui
celebrazione era prevista il 18.11.14) avrebbe fatto venir meno la
condizione ostativa.

del conseguimento dei tre anni da parte del figlio della ricorrente
assorba ogni questione circa la sussistenza delle esigenze cautelari di
eccezionale gravità e renda, quindi, infondato il proposto ricorso, non
potendosi considerare – in quanto non previste dalla legge quali cause
ostative né essendo, in ogni caso stata provata l’assoluta
indispensabilità della madre per le terapie all’altro figlio – le condizioni di
salute di quest’ultimo.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
7. Vanno disposti gli adempimenti di cui all’art. 22 co. 5 I.n. 69/2005.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22
co. 5 I.n. 69/2005.
Così deciso in Roma,7.10.2014.

5. Ritiene la Corte che il disposto differimento della consegna all’indomani

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA