Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41978 del 02/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 41978 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:
1) Casadio Lara nata a Brescia il 23/6/1988
2) Gozetti Ermida nata a Mazzano (BS) il 27/6/1961
avverso la sentenza del 4/10/2013 della Corte d’appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano
dichiarati inammissibili;
RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 4/10/2013, la Corte di appello di Brescia, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 20/9/2009, previa
dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di Gozetti Ermidia in
ordine ai reati a lei ascritti ai capi b) 99, 81, 640 comma 2 n. 2 cod. pen. e
d) 99, 348 cod. pen., perché estinti per prescrizione, rideterminava la pena

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Data Udienza: 02/10/2015

inflitta alla stessa per il reato di cui al capo a) 99, 81, 640 comma 2 n. 2
cod. pen. in anni uno di reclusione ed C 400,00 di multa nonché, quanto
all’imputata Casadio Lara, riqualificato il fatto di cui al capo e) 611 cod. pen.
come violazione dell’art. 610 cod. pen., rideterminava la pena in giorni venti
di reclusione, confermando nel resto la decisione con la quale Gozetti Emidia
era stata condannata per il reato di cui al capo c) 99, 81, 611 cod. pen.
riqualificato nel reato di cui all’art. 612 cod. pen. alla pena di C 51,00 di
multa.

proposti dalle imputate ed in particolare quella relative alla ritenuta
responsabilità per il reato di cui al capo e) a carico dell’imputata Casadio
Lara, quella relativa alla ritenuta integrazione a carico dell’imputata Gozetti
Ermidia dei reati di truffa di cui ai capi a) e b), nonché alla ritenuta
integrazione del reato di minaccia di cui al capo c).

2.

Avverso tale sentenza propongono separato ricorso le imputati per

mezzo del difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
Casadio Lara
2.1. violazione di legge nonché carenza contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 letto. b) ed e)
cod. proc. pen., con riferimento all’erroneità del metodo di valutazione della
prova e per essere stata ritenuta la penale responsabilità dell’imputata per
il reato cui al capo e) al di là di ogni ragionevole gruppo in assenza di indizi
gravi, precisi e concordanti ed a fronte di ipotesi alternative valide.
Rappresenta, al riguardo, che non solo manca la finalità della presunta
condotta delittuosa, ma è assente anche il mezzo attraverso il quale detta
finalità si sarebbe dovuta raggiungere.
Gozetti Ermida
2.2. violazione di legge nonché carenza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 letto. b) ed e)
cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell’ipotesi di truffa
aggravata ed all’erroneità del metodo di valutazione globale della prova,
per essere stata ritenuta la penale responsabilità dell’imputata per il reato
cui al capo a) al di là di ogni ragionevole gruppo in assenza di indizi gravi,
precisi e concordanti ed a fronte di ipotesi alternative valide, nonché con
riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 640 comma
2 cod. pen. Rappresenta che la ricorrente non ha travalicato i limiti di una

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1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d’appello

*

legittima attività di cartomante e sensitiva, non potendo ipotizzarsi a suo
carico gli artifizi e raggiri necessari ad integrare il delitto di truffa non il
danno ingiusto in pregiudizio della vittima.
2.3. violazione di legge nonché carenza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell’ipotesi di minaccia
ed all’erroneità del metodo di valutazione globale della prova, per essere
stata ritenuta la penale responsabilità dell’imputata per il reato cui al capo

concordanti ed a fronte di ipotesi alternative valide. Rappresenta che le
frasi attribuite alla ricorrente non avevano alcuna idoneità intimidatoria.
2.4. violazione di legge nonché carenza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
cod. proc. pen., in relazione al giudizio di bilanciamento fra attenuanti ed
aggravanti ed alla negazione della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Entrambi i

ricorsi sono inammissibili, per propongono motivi

manifestamente infondati.
Quanto al primo ricorso proposto da Casadio Lara, esso è privo della
specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c)
c.p.p., essendo carente di qualsiasi specifica indicazione dei vizi di
legittimità che si ritengono sussistere nella sentenza impugnata; al
riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi,
quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia
diversa dalla dichiarazione di inammissibilità>> (Sez. 1 n. 5044 del
22/4/1997, Pace, Rv. 207648).
Quanto al ricorso della Gozetti Ermida, con i primi due motivi viene
prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al
ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello, che si è limitata a ridurre la pena,
previa dichiarazione di estinzione dei reati di cui ai capi b) e d) per
prescrizione. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che
3

a) al di là di ogni ragionevole gruppo in assenza di indizi gravi, precisi e

implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte
di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura
della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle
prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un logico
apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma
della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità
dell’imputata in ordine ai fatti ascrittigli ed alla qualificazione giuridica degli
stessi ed anche con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante

poste in essere dall’imputata che escludevano la possibilità di ricondurre i
fatti accertati in ambiti contrattualistici o di prestazioni professionali lecite.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del
24.9.2003, Rv. 226074).
Quanto poi al trattamento sanzionatorio ed in particolare al giudizio
di bilanciamento delle circostanze, si è, ragionevolmente, fatto riferimento
all’odiosità della condotta, alla protrazione della stessa ed all’elevato danno
cagionato alla parte civile, quali circostanze che impedivano di addivenire
ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti sull’aggravante contestata;
anche in questo caso trattasi di valutazioni congruamente motivate che in
questa sede di legittimità non si prestano ad essere ulteriormente
rivalutate.
Tutto ciò comporta l’inammissibilità di entrambe le impugnazioni per
manifesta infondatezza dei motivi proposti. Ne consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di
una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in C 1000,00 per ciascuna.

P.Q.M.
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuna della somma di C 1000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2015

Il Consigli? estensore

Il Presidente

contestata; in tal senso si è fatto riferimento alle modalità delle condotte

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