Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4197 del 19/11/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4197 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALEONE ADOLFO N. IL 03/05/1978
avverso la sentenza n. 141/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 16/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte
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Data Udienza: 19/11/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 aprile 2012, la Corte d’appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del 23 giugno 2008, con la
quale il Tribunale di Taranto condannava Galeone Adolfo alla pena di mesi due di
reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 335 cod. pen., per avere consentito
a Di Fiore Giuseppe di fare uso dell’autovettura Fiat 500 di proprietà di Di Fiore
Anna, sottoposta a sequestro e contestuale fermo amministrativo ed affidata in

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’Avv. Fabrizio Lamanna,
difensore di fiducia di Galeone Adolfo, chiedendone l’annullamento per i seguenti
motivi.
2.1. Carenza ed illogicità della motivazione svolta dalla Corte d’appello a
conferma del giudizio di penale responsabilità di Galeone.
2.2. Violazione di legge penale, per avere la Corte d’appello confermato la
condanna di Galeone in ordine al reato di cui all’art. 335 cod. pen. trascurando di
considerare la recente pronuncia di questa Corte di cassazione a Sezioni Unite n.
1963 del 28 ottobre 2010, secondo cui il soggetto che circoli abusivamente con il
veicolo di sua proprietà sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art.
213, comma 4, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), commette
esclusivamente la violazione amministrativa e non anche il reato di sottrazione di
cose sottoposte a sequestro.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza sia annullata senza
rinvio per intervenuta prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile per totale genericità degli argomenti
svolti: il ricorrente si è limitato a contestare le conclusioni cui è pervenuto il
giudice di secondo grado nel confermare la penale responsabilità di Galeone
Adolfo senza esplicitare in modo specifico le ragioni per le quali l’apparato
argomentativo sia da censurare.
L’evidenziata genericità delle doglianze riverbera di per sé in termini di
inammissibilità del motivo, laddove i motivi di ricorso in cassazione devono
essere specifici e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono
indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure,
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custodia allo stesso Galeone, fatto accertato in Taranto 1 1 11 febbraio 2005.

al fine di delimitare con precisione l’oggetto del gravame ed evitare, di
conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Cass. Sez. 6, n.
1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).

2. Il secondo motivo è invece fondato, con la conseguenza che la sentenza
impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato, ma è sanzionato solo quale illecito amministrativo.
2.1. Giova premettere che il ricorrente è stato condannato per il reato di cui

sottoposta a fermo amministrativo in data 30 gennaio 2005, consentito l’utilizzo
di tale mezzo a Di Fiore Giuseppe, il quale, in data 11 febbraio 2005, veniva
sorpreso alla guida della vettura e, nel frangente, spiegava che il veicolo gli era
stato dato in uso dal suo amico Galeone Adolfo.
Ritiene il Collegio che il caso in oggetto, così come ricostruito dai giudici di
merito, debba essere qualificato quale concorso colposo nella fattispecie
delineata nell’art. 213, comma 4, del Codice della Strada, che – a seguito della
depenalizzazione operata dall’art. 19, comma 5, d.lgs. n. 507/1999 – punisce,
non più quale reato

(ex art. 334 cod. pen), ma con la sola sanzione

amministrativa la condotta di colui il quale circoli abusivamente con un veicolo
sottoposto a sequestro dall’autorità amministrativa.
2.2. E’ bene premettere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già
avuto modo di chiarire che la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo
sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213 Cod. Strada, integra
esclusivamente l’illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso
articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui
all’art. 334 cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta
speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse
deve essere ritenuto solo apparente (Cass. Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010,
P.G. in proc. Di Lorenzo, Rv. 248721). In particolare, questo giudice di legittimità
ha rilevato che la disposizione penale e la violazione amministrativa danno luogo
ad un concorso eterogeneo di norme che si declina in termini di concorso
apparente di norme con riguardo alla sola condotta di chi circoli abusivamente
con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, laddove la fattispecie di illecito
amministrativo si presenta come speciale, contenendo tutti gli elementi
qualificanti l’illecito (id est la circolazione abusiva e la natura amministrativa del
sequestro), con l’ulteriore elemento specializzante rappresentato dal fatto che la
condotta può essere commessa da “chiunque”.
Alla luce dell’art. 9 L. n. 689/1981 (principio di specialità), deve, dunque,
essere privilegiata la specialità e, quindi, l’apparenza del concorso di norme in
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all’art. 335 cod. pen. per avere, quale custode dell’auto di Di Fiore Anna

tutti i casi in cui ad una condotta penalmente sanzionata si aggiunga una
disciplina normativa che la preveda anche come violazione di natura
amministrativa, soprattutto allorchè ciò avvenga – come appunto nel caso di
specie – in un momento successivo rispetto all’entrata in vigore della prima
norma. Ne discende che – salvo che non risulti, da una previsione espressa o da
ragioni logiche implicite o altre considerazioni, che il legislatore abbia inteso
affiancare la sanzione amministrativa a quella penale – l’interprete deve
privilegiare l’interpretazione che valorizzi la specialità, ritenendo la

considerazione dalla nuova normativa, e nel caso inverso, optando per la sola
ipotesi penalmente sanzionata (sul punto si veda Cass. Sez. U, n. 1963 del
28/10/2010, cit.).
2.3. Per altro verso, deve essere posto in luce che la Corte Costituzionale investita della questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui
all’art. 335 cod. pen. per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui la condotta
posta in essere dal custode che abbia colposamente agevolato la circolazione
abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, diversamente dalla
condotta prevista dall’art. 334 cod. pen., non possa ritenersi sanzionata in via
solo amministrativa a norma dell’art. 213, comma 4, d.lgs. n. 285 del 1992 -, nel
dichiarare inammissibile la questione di incostituzionalità, ha evidenziato come il
giudice rimettente avesse omesso di verificare se tale condotta non potesse
configurare un’ipotesi di concorso colposo dell’illecito amministrativo altrui, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 5 L. n. 689 del 1981 e 213, comma 4,
d.lgs. n. 285 del 1992, così da escludere la configurabilità dell’autonomo reato
ex art. 335 cod. pen. (C. Cost. sent. del 15/02/2012, n. 58; C. Cost. ord. del
6/6/2012, n. 175).
2.4. Tenuto conto delle linee interpretative tracciate da questo giudice di
legittimità a composizione allargata e dal giudice delle leggi, fra più letture
interpretative di una norma, si deve pertanto privilegiare quella che, da un lato,
valorizzi il principio di specialità, anche quando esso riguardi i rapporti fra illecito
penale ed illecito amministrativo; dall’altro lato, consenta di percorrere
un’interpretazione costituzionalmente conforme al principio di ragionevolezza
fissato nell’art. 3 Cost.
Ora, non è revocabile in dubbio che la condotta di colui il quale agevola
colposamente la sottrazione (e quindi anche la circolazione abusiva) da parte di
un terzo del veicolo affidato al medesimo in custodia – sanzionata quale reato
autonomo dall’art. 335 cod. pen. in effetti, sostanzi un’ipotesi di concorso
colposo nella condotta di sottrazione (e circolazione) abusiva di veicolo
sottoposto a sequestro amministrativo, prevista dall’art. 334 cod. pen. e da
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depenalizzazione della condotta in precedenza costituente reato che sia presa in

ritenere depenalizzata a seguito della introduzione dell’art. 213, comma 4,
Codice della Strada (sul punto si richiama Cass. Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010,
cit.). Ed invero, il custode che favorisca la sottrazione, da parte di terzi, del
veicolo sottoposto a vincolo reale ed al medesimo affidato (e la conseguente
circolazione a bordo del mezzo) certamente rende più agevole la condotta illecita
altrui e, segnatamente, presta un contributo materiale e/o morale alla
commissione della condotta di sottrazione (circolazione) delineata nell’art. 334
cod. pen., oggi sanzionata solo in via amministrativa.

dell’inquadramento giuridico della condotta di colposa agevolazione
dell’utilizzazione da parte di terzi del veicolo sottoposto a fermo amministrativo
posta in essere dal custode del veicolo stesso, fra le due letture alternative sopra
delineate – reato autonomo ex art. 335 cod. pen. e concorso colposo nell’illecito
amministrativo ex art. 213, comma 4, del Codice della Strada – si deve
certamente privilegiare la soluzione interpretativa più consona al principio di
specialità e, sopratutto, al principio di ragionevolezza, così da scongiurare
disparità di trattamento di situazioni nella sostanza equipollenti e, dunque, da
evitare di assoggettare a sanzione penale la condotta di agevolazione colposa
dell’utilizzo da parte di terzi di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo (ex
art. 335 cod. pen.) ed alla sola sanzione amministrativa (ex art. 213, comma 4,
Codice della Strada) la condotta – obbiettivamente non meno grave – di
sottrazione abusiva del veicolo sottoposto a fermo amministrativo (e circolazione
a bordo dello stesso).
L’interpretazione costituzionalmente conforme al principio di ragionevolezza
sancito dall’art. 3 Cost. impone, dunque, di applicare nella specie i principi
generali dell’ordinamento in tema di concorso di persone del reato e, nello
specifico, il disposto dell’art. 5 della legge di depenalizzazione del 1981 (alla
stregua del quale, “quando più persone concorrono in una violazione
amministrativa, ciascuna di essere soggiace alla sanzione per questa disposta
salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”): la condotta di colui il quale
agevoli colposamente la sottrazione da parte di un terzo di un veicolo sottoposto
a sequestro amministrativo ed affidato alla propria custodia (con conseguente
circolazione abusiva) deve dunque ritenersi integrare – piuttosto che l’ipotesi
autonoma di reato ex art. 335 cod. pen. – un’ipotesi di concorso colposo nella
condotta oggi integrante l’illecito amministrativo di cui all’art. 213, comma 4, del
Codice della Strada.
D’altronde, il nostro sistema penale ammette il concorso colposo nel reato
doloso sia nel caso in cui la condotta colposa concorra con quella dolosa alla
causazione dell’evento secondo lo schema del concorso di cause indipendenti, sia
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In ossequio alle coordinate ermeneutiche sopra delineate, ai fini

in quello della cooperazione colposa purchè, in entrambi i casi, il reato del
partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella sua condotta
siano presenti gli elementi della colpa, in particolare la finalizzazione della regola
cautelare violata alla prevenzione del rischio dell’atto doloso del terzo e la
prevedibilità per l’agente dell’atto del terzo (ex plurimis Cass. Sez. 4, n. 4107 del
12/11/2008, Calabrò, Rv. 242830). Requisiti appunto sussistenti nella specie.
2.5. Ne discende che la sentenza di condanna in verifica deve essere
annullata senza rinvio atteso che il fatto per il quale Galeone Adolfo è stato

3. Giova precisare che, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come
illecito amministrativo, il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti
all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo
qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a
quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689, la cui operatività
è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda gli altri casi di
depenalizzazione (Cass. Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie Rv.
252694).

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.

Così deciso in Roma il 19 novembre 2014

Il consigliere estensore

condannato non è previsto dalla legge come reato.

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