Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41967 del 10/09/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 41967 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIN SHEGMING N. IL 10/09/1963
avverso la sentenza n. 720/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
28/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/09/2015 la relazione fatta dal
1
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
do,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 1-.(-ev1-7
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Cnej2j2(
che ha concluso per ì’ e 4,1..gyu-e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/09/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 7.2.2014 la Corte d’Appello di L’Aquila in parziale riforma della sentenza
in data 29 marzo 2012 del Tribunale di Pescara, pronunciata nei confronti di LIN SHENGMING,
imputato dei reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p., dichiarava non doversi procedere nei
confronti del predetto in ordine al reato di cui all’art. 474 c.p., perchè estinto per prescrizione
e rideterminava la pena, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

1. nullità del decreto di citazione a giudizio in relazione all’art. 552 lett. c) c.p.p,
considerato che il verbale di sequestro faceva riferimento a persona diversa;
2. violazione di legge e vizio della motivazione per mancata rinnovazione dell’istruttoria
con la richiesta

perizia

sulla

merce in sequestro al fine di accertare la

contraffazione o meno dei marchi;
3. nullità per violazione dell’art. 521 c.p.p. considerato che la Corte di merito ha ritenuto
la merce non identica a quella originale e quindi si tratta di alterazione e non di
contraffazione
4.

nullità per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 43, 49, 473, 648 e 712 c.p.,
191, 192 e 233 c.p.p. – omessa e/o insufficiente motivazione ai fini della sussistenza
del reato di cui all ‘art. 648 c.p. Sostiene che la Corte d’Appello avrebbe dovuto
valutare la sussistenza del reato di cui all’ 473 c.p. atteso che nel caso in esame non si
può ritenere sussistente la contraffazione o l’alterazione al di la di ogni
ragionevole dubbio.;

5. Lamenta inoltre la mancata concessione dell’ipotesi lieve e l’eccessività della pena.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate
dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La
mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c),
all’inammissibilità. I giudici d’appello hanno dato conto delle ragioni per cui non ritenevano
necessario l’espletamento della perizia, così come hanno dato atto che il fatto risultava
essere stato contestato all’imputato in forma chiara e precisa e che lo stesso era stato
messo in condizione di esercitare il suo diritto di difesa, essendogli noto che i beni indicati
nel verbale di sequestro, redatto il 26/1/06, menzionato nel capo d’imputazione, erano stati
sequestrati a lui nel suo magazzino e non alla persona qualificata come custode e nel luogo
erroneamente indicati nel verbale stesso. Le censure del ricorrente non tengono conto di
1

Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:

dette argomentazioni della Corte di appello limitandosi a reiterare l’identica doglianza
sollevata con i motivi di gravame.
Sono manifestamente insussistenti i vizi di motivazione in punto di responsabilità e
sussistenza del reato presupposto, pur genericamente denunciati, perché la Corte
territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio
convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente
argomentando circa la pronuncia di responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel

della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle
conclusioni di colpevolezza con riguardo alla contestata ricettazione.
Così come con riguardo al mancato riconoscimento dell ‘ipotesi lieve di ricettazione, non può
non rilevarsi l’assenza di un concreto interesse, considerato che i giudici d’appello hanno
evidenziato che di fatto detta attenuante era stata concessa, giacchè il primo giudice aveva
assunto quale pena base per il reato di ricettazione, ritenuto più grave ai fini della
continuazione, quella di anni uno di reclusione, quando invece la pena minima per la
ricettazione è di anni due.
La doglianza in punto pena è generica. Il ricorrente si limita a contestare l’eccessività della
pena senza considerare che il giudice ha indicato in sentenza tutti gli elementi ritenuti
rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui
all’art. 133 c.p.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

L
Dichiara inammissibile il ricorsondanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 10.9.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA
— –

Il Presidente

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