Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41964 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 41964 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FASCELLA PIETRO N. IL 10/04/1935
INGRASSIA CATERINA N. IL 20/11/1943
avverso il decreto n. 45/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
21/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
(-■.;
Li
cA2c3.2
N:-

Uditi difensor Avv.;

-7

Data Udienza: 24/06/2014

Ritenuto in fatto e diritto
1.

Fascella Pietro e Ingrassia Caterina propongono, tramite il difensore
fiduciario, ricorso per4.assazione avverso il provvedimento con il quale la
Corte di Appello di Palermo ha confermato la misura di prevenzione
patrimoniale della confisca resa dal Tribunale di Palermo ai danni del
Fascella, quale proposto, e della Ingrassia, quale terza interessata perché
fittizia intestataria di una delle utilità oggetto di ablazione ( caduta in
particolare su un appartamento intestato alla terza interessata e su un

2.

Si lamenta in ricorso violazione di legge l nulla avendo la Corte motivato in
ordine alla sussistenza degli elementi probatori, anche di matrice
indiziaria e logica, utili a confortare la conclusione della origine illecita dei
beni sottoposti a confisca, non ricollegabili ad alcuna ipotesi di reato
ascrivibile al proposto. In particolare, nel valutare la proporzione tra le
disponibilità finanziarie ed economiche dei ricorrenti e i costi affrontati per
le acquisizioni relative ai beni oggetto di confisca, la Corte avrebbe
omesso di prendere in considerazione il portato complessivo delle
posizioni reddituali dei figli conviventi dei due ricorrenti.

3.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.

4.

E’ palesemente inconferente l’addotta mancanza di strumentalità tra i
beni oggetto di confisca e le fattispecie illecite sottese al giudizio di
pericolosità reso ai danni del Fascella e posto a fondamento della
contrastata misura di prevenzione patrimoniale. Tanto perché nella
confisca di prevenzione, accertata la pericolosità del proposto e la
riferibilità al suddetto delle utilità oggetto di ablazione nell’ottica della
titolarità formale o sostanziale delle stesse, la provenienza illecita dei beni
può trovare fondamento nel giudizio di sproporzione tra disponibilità
finanziarie ed economiche del soggetto socialmente pericoloso e costi
necessari per operare le relative acquisizioni. Ed a siffatta ipotesi risulta
nel caso ancorata la valutazione resa dai giudici del merito, tutt’altro che
adeguatamente contrastata nel ricorso che occupa.

5.

Nella motivazione impugnata, infatti, viene evidenziato, con immediata
puntualità, come non abbia trovato conforto probatorio l’assunto in fatto
sotteso alla prospettazione difensiva, quello della cumulabilità al reddito
dei ricorrenti delle disponibilità reddituali dei figli sul presupposto,
ritenuto non dimostrato, del rapporto di convivenza di questi ultimi con i
genitori. Valutazione questa che inammissibilmente viene contraddetta
con il gravame in disamina, solo considerando il fatto che la relativa
doglianza finisce per dare corpo ad un travisamento probatorio,

motoveicolo in testa al proposto).

eccentrico rispetto ai motivi per i quali è consentito, nella materia in
esame, il ricorso inAssazione, esclusivamente limitato alla ipotesi della
violazione di legge.
6.

Malgrado quanto sopra evidenziato, la Corte distrettuale ha, peraltro,
espressamente considerato l’ipotesi della cumulabilità di siffatti redditi,
analizzando le risultanze sul punto esposte dalla consulenza di parte e
giungendo alla conclusione in forza alla quale, anche guardando a siffatta
integrazione reddituale, rimane del tutto immodificato il giudizio sulla

E sul punto, per come ovvio assorbente, il ricorso tace integralmente
mancando dunque della necessaria specificità su uno snodo essenziale del
portato argomentativo afferente il provvedimento impugnato.
7.

La declaratoria di inammissibilità impone la condanna dei ricorrenti alle
spese processuali ed al pagamento di una somma in favore della Cassa
delle Ammende liquidata in via equitativa come da dispositivo.
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 giugno 2014
Il Consigliere estensore

IL Pre ent

sproporzione sotteso alla confisca.

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