Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4196 del 05/11/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4196 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HOXHA OREST N. IL 13/01/1984
avverso la sentenza n. 2029/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
21/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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ALVh■c)

Udito, per la parte
Udit i dif or Avv.

i e, l’Avv

Data Udienza: 05/11/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 gennaio 2014, in parziale riforma dell’appellata
sentenza resa il 24 maggio 2013, all’esito del giudizio abbreviato, dal Gup del
Tribunale di Ancona, la Corte d’appello di Ancona ha ridotto ad anni sette di
reclusione e 30.000 euro di multa la pena irrogata in primo grado a Hoxha Orest
(di anni otto di reclusione e 60.000 euro di multa), in relazione al reato di cui
agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 per avere, in concorso con

gennaio 2013.
1.1. In linea con le valutazioni operate dal giudice di primo grado, la Corte
ha rilevato come dagli atti emergano chiari elementi sintomatici della
consapevole e volontaria partecipazione di Hoxha Orest all’attività illecita, quali:
a) l’intrinseca inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dall’imputato
;
nell’interrogatorio di garanzia (secondo cui egli e vtorreo si stavano recando a
Bari per caricare mandarini) e la smentita di esse da parte dello stesso
h.t.~0:31-hom:
coimputatoY(il quale, nella memoria manoscritta e nell’esame nel giudizio
abbreviato, dichiarava che essi si stavano recando a Bolzano per caricare mele e
che Hoxha l’aveva accompagnato perché doveva fargli da interprete e non, come
dichiarato dal ricorrente, perché il suo mezzo era fermo); b) il nervosismo
ingiustificato manifestato durante il controllo delle forze di polizia da parte di
entrambi gli imputati, autotrasportatori avvezzi ai controlli; c) l’implausibilità del
fatto che Hoxha, essendo già venuto in Italia per lavoro, non si fosse accorto che
la motonave non era diretta a Bari ma ad Ancona ed era sbarcata in un porto
diverso da quello originariamente indicato; d) l’inverosimiglianza della riferita
circostanza che Bushataj, quale semplice autista, avesse un’autonomia
decisionale tale da poter optare per l’acquisto di una tipologia di frutta diversa
(mele anziché mandarini) e da un fornitore differente (in Bolzano anziché Bari)
da quelli indicatigli dal datore di lavoro; e) la scarsa plausibilità del fatto che
Bushataj avesse bisogno di Hoxha quale interprete, dal momento che, stando al
suo stesso racconto, egli era solito recarsi abitualmente in Grecia ed aveva
ampia autonomia decisionale; f) l’argomento logico secondo cui è notorio che gli
organizzatori di un’importazione di droga di tale entità mai coinvolgerebbero un
soggetto non consapevole degli esatti termini dell’operazione e di cui non
abbiano piena fiducia.
Il giudice d’appello ha posto in luce come, di contro, il consapevole
coinvolgimento dell’imputato trovasse ragione tel fatto che egli avrebbe potuto
prestare al collega un concreto ausilio nel caso fossero insorti problemi,

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Bushataj Hilmim detenuto e importato 302,4 chili di marijuana, commesso il 15

alternarsi con lui alla guida nonché dare una parvenza di normalità in caso di un
controllo, alla luce della regola del “doppio autista” a bordo di autoarticolati.
1.2. In merito alle ulteriori censure difensive, la Corte ha osservato che non
sussistono le condizioni del contributo di minima entità ai sensi dell’art. 114 cod.
pen.; che ricorrono i presupposti dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n.
309/1990, trattandosi di 300 chili di marijuana; che le analisi chimico
tossicologiche sono state ritualmente compiute estraendo alcuni campioni dal
quantitativo complessivo sequestrato; che legittimamente sono state negate

gravità del fatto, del comportamento processuale e della mancanza di elementi
positivi valorizzabili ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen.; che il motivo concernente

il trattamento sanzionatorio è fondato, con conseguente necessità di ridurre la
pena inflitta in primo grado; che la disposta espulsione ai sensi dell’art. 86 d.P.R.
n. 309/1990 è legittima, atteso che la particolare gravità della condotta è
sintomatica della pericolosità sociale dell’imputato.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’Avv. Paolo Fava,
difensore di fiducia di Hoxha Orest, chiedendone l’annullamento per i seguenti
motivi.
2.1. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione, per
avere la Corte d’appello confermato la condanna di Hoxha Orest sebbene gli
elementi raccolti non consentano di esprimere un giudizio di penale
responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, atteso che non è ravvisabile
alcuna contraddizione fra quanto dichiarato dal ricorrente e dal correo e la
dinamica del fatto e la presenza di Hoxha sull’autocarro risultano del tutto
plausibili e lecite, di tal che è verosimileVil ricorrente ignorasse la presenza della
droga nel doppiofondo nel vano di carico del camion.
2.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla
denegata applicazione della circostanza attenuante del contributo di minima
importanza, visto il ruolo marginale avuto dal ricorrente nella vicenda.
2.3. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione, per
avere la Corte d’appello, da un lato, ritenuto integrata la circostanza aggravante
dell’ingente quantità sebbene le analisi siano state fatte su di un campione del
solo 2% della sostanza stupefacente sequestrata, dall’altro lato, per avere la
&Corte attribuito a Hoxha Orestit- uddetta circostanza aggravante in violazione del
criterio di imputazione soggettiva delle circostanze.
2.4. Violazione di legge penale e vizio di motivazione, per eccessiva
gravosità della pena inflitta.

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all’appellante le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dell’eccezionale

2.5.

Necessità di rideterminazione della pena inflitta a seguito della

sentenza di incostituzionalità n. 32 del 2014.
2.6. Violazione di legge penale e vizio di motivazione, per avere la Corte
d’appello negato a Hoxha Orest le circostanze attenuanti generiche.
2.7. Violazione di legge penale e vizio di motivazione, per avere la Corte
d’appello confermato l’espulsione del ricorrente nonostante l’assenza della
pericolosità sociale.

Il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza sia annullata

limitatamente alla determinazione della pena e che il ricorso sia rigettato nel
resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è fondato con solo riguardo al motivo concernente la

determinazione del trattamento sanzionatorio, mentre va rigettato nel resto.

2. In linea generale, deve essere rilevato che tutti i motivi, ad esclusione di
quello concernente la rimodulazione della pena inflitta alla luce del mutato
compasso edittale in forza della pronuncia di incostituzionalità, sono esattamente
sovrapponibili ai motivi già dedotti in sede di appello e non si confrontano con le
argomentazioni svolte dalla Corte territoriale in risposta alle specifiche doglianze
mosse con l’atto d’appello. Già questo costituirebbe ragione di inammissibilità
laddove, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, i motivi
costituenti mera replica di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi
dalla Corte di merito non possono ritenersi specifici, ma risultano soltanto
apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Cass. Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

3. Sotto diverso profilo, sempre in merito al primo motivo di doglianza,
mette conto rilevare come le censure mosse avverso l’affermazione della penale
responsabilità in ordine al reato di importazione e detenzione di sostanza
stupefacente – peraltro oggetto di doppio accertamento conforme in primo e
secondo grado (di tal che le due sentenze, concordando nell’analisi e nella
valutazione degli elementi di prova assunti, vengono a saldarsi in un unico
complesso corpo argomentativo,

ex plurimis Cass. Sez. 3, n. 44418 del

16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) – si risolvano nella prospettazione di
4

3.

questioni prettamente di merito, inerenti la valutazione del compendio
probatorio, non consentite nel presente giudizio di legittimità.
Il motivo risulta dunque inammissibile anche sal tale aspetto, laddove, a
fronte di una plausibile ricostruzione della vicenda sui precisi riferimenti probatori
operati dal giudice di merito, nella sede di legittimità non è ammessa alcuna
incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive
dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere

l’iter

argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la

rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali

(ex plurimis Cass.

Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. Ad ogni buon conto, la Corte territoriale ha esplicitato con motivazione
adeguata, aderente alle risultanze delle emergenze processuali e conforme a
logica e diritto, le ragioni per le quali si debba ritenere provato il consapevole
coinvolgimento di Hoxha nella condotta criminosa. Nell’articolato apparato
argomentativo del provvedimento in verifica (sopra riassunto sul punto 1 del
ritenuto in fatto), si è ben evidenziato come la dedotta ignoranza della presenza
dello stupefacente sull’autoarticolato risulti contraddetta sia dalla complessiva
dinamica della vicenda e dal comportamento serbato dal ricorrente e dal
coimputato; sia dalla implausibilità e contraddittorietà delle versioni dei fatti rese
dai correi; sia da considerazioni di tipo logico ed esperienziale, rispondendo ad
una condivisibile massima d’esperienza che mai gli organizzatori di
un’importazione di siffatta entità ponderale e valore economico affiderebbero il
trasporto del prezioso carico a soggetti che non operassero in condizioni di piena
consapevolezza e di reciproco affidamento, pena il rischio di pregiudicare
irrimediabilmente l’operazione, di disperdere l’ingente carico di elevatissimo
valore finanziario, nonché di subire gravi conseguenze penali.
In definitiva, la motivazione del provvedimento impugnato corrisponde agli
elementi emergenti dal complessivo quadro probatorio e non presenta nessun
vizio valutativo o argomentativo suscettibile di condurre all’esito processuale
auspicato dal ricorrente.

5. Anche le ulteriori censure – riguardanti la circostanza attenuante di cui
all’art. 114 cod. pen., l’aggravante dell’ingente quantità ex art. 80, comma 2,
D-V.R. n. 309/1990, la negatoria delle circostanze attenuanti generiche la
determinazione della peng e la misura di sicurezza dell’espulsione – si muovono
tutte sul piano del merito ed, alla stregua delle considerazioni già sopra svolte, a

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insussistenza di vizi logici ictu ()culi percepibili, senza possibilità di verifica della

fronte di una motivazione connotata da completezza, coerenza logica e
conformità a diritto, non sono sindacabili in questa sede.

6. In ogni caso, quanto al secondo motivo, va posto in luce che – richiamati
i principi già più volte affermati da questa Corte -, ai fini della integrazione della
circostanza attenuante della minima partecipazione ex art. 114 cod. pen., non è
sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto
a quella realizzata dagli altri, essendo, invece, necessario che il contributo offerto

cioè di efficacia causale così limitata rispetto all’evento da risultare accessorio nel
generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato (Cass. Sez. 6,
n. 24571 del 24/11/2011, Piccolo e altro, Rv. 253091). Contributo marginale e
solo accessorio che non pare possa essere fondatamente ravvisato nella specie
per le ragioni bene esplicitate dalla Corte territoriale ed, in particolare, alla luce
del ruolo operativo assunto da Hoxha e del suo coinvolgimento nella vicenda in
una posizione sostanzialmente paritaria a quella del correo Bushatai.

7. Corrette sono le conclusioni del giudice a quo anche in ordine alle
doglianze oggetto del terzo motivo.
7.1. Del tutto ragionevolmente, la Corte distrettuale ha ritenuto che la
quantità di stupefacente oggetto della condotta delittuosa integri l’ingente
quantitativo, trattandosi di 302,4 chili di marijuana e cioè di una quantità
superiore al dato di duemila volte il valore soglia delineato dalla giurisprudenza
di legittimità come sintomatico della sussistenza di tale circostanza (Cass. Sez.
4, n. 46764 del 19/11/2013, Nourdin Rv. 258564).
D’altronde, l’accertamento della percentuale di principio attivo presente nel
materiale drogante compiuto mediante indagine a campione si appalesa corretto
e conforme al disposto dell’art. 87 d.P.R. n. 309/1990, che appunto prescrive
all’Autorità Giudiziaria di disporre il prelievo di uno o più campioni,
determinandone l’entità, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 364 cod.
proc. pen., proprio ai fini della esecuzione delle analisi chimico tossicologiche “a
campione”, e di ordinare la distruzione della residua parte delle sostanze. Lo
stesso legislatore ha dunque escluso che le analisi debbano essere compiute
sulla totalità della sostanza sequestrata.
7.2. Manifestamente infondato è anche l’ulteriore profilo di doglianza.
Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, ai fini del riconoscimento
della circostanza aggravante dell’ingente quantità di sostanze stupefacenti di cui
all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario accertare, ai
sensi dell’art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza del soggetto attivo
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si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza davvero marginale,

anche in relazione alla predetta circostanza, dimostrando che la stessa sia da lui
conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a
colpa (Cass. Sez. 6, n. 13087 del 05/03/2014, Mara e altri, Rv. 258643).
Orbene, avuto riguardo alla ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di
merito ed, in particolare, alla comprovata partecipazione di Hoxha ai fatti sin
dalla prima fase del viaggio verso l’Italia ed alle modalità di occultamento del
carico di marijuana – rLAyosta, visto il peso ed il volume, in un doppiofondo
ricavato sotto il vano di carico dell’autoarticolato -, non è seriamente sostenibile

carico trasportato sul mezzo sul quale viaggiava assieme al correo.

8. Immuni da censure sono anche i passaggi argomentativi concernenti la
denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche[e la determinazione
della penì.
Secondo i principi più volte affermati da questo giudice di legittimità, le
circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di
adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato in considerazione di
situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento
dell’entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il
riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo
(Cass. Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Elementi di
segno positivo che, nella specie, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto
insussistenti, con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici e, dunque,
insindacabili in questa sede.
D’altra parte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del
giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza
ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di
mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione
(Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142).
9. Altrettanto insindacabile è la motivazione svolta dalla Corte d’appello in
punto di misura di sicurezza dell’espulsione disposta ai sensi dell’art. 86 d.P.R. n.
309/1990.
La Corte territoriale ha, invero, disposto l’espulsione dell’imputato straniero
dal territorio dello Stato previo accertamento in concreto della sussistenza della
pericolosità sociale del medesimo, di cui ha lasciato traccia nel provvedimento in

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che il ricorrente potesse ignorare senza colpa il rilevantissimo dato ponderale del

verifica, svolgendo adeguata motivazione, insindacabile in questa sede di
legittimità.

10. Come preannunciato, è invece fondato il motivo concernente la
determinazione della pena alla stregua del mutato quadro normativo di
riferimento alla luce della pronuncia del giudice costituzionale n. 32 del 2014.
Ragione per la quale la sentenza in verifica deve essere annullata con rinvio ad

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia per nuovo giudizio sul punto aelt-ra—sezien-e—eieg Corte d’Appello di
Perugia. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 5 novembre 2014

Il consigliere estensore

altra sezione della Corte d’Appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto.

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