Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41959 del 16/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 41959 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

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GIORGI LORENZO N. IL 27/08/1992
ZOCCOLI SAVERIO N. IL 31/07/1984
MAVIGLIA MAURIZIO N. IL 07/12/1979
avverso la sentenza n. 803/2014 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 30/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
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Udito il Procuratore Ge erale in persona del Dott.
che ha concluso per A

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Data Udienza: 16/07/2015

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria
ha confermato la sentenza emessa in data 12.12.2013 dal GUP del Tribunale di
Locri, che aveva dichiarato LORENZO GIORGI, in atti generalizzato, colpevole di
rapina aggravata e lesioni aggravate (reati in ordine ai quali gli altri due
imputati ricorrenti erano già stati separatamente ritenuti responsabili), ed i tre
imputati ricorrenti colpevoli di porto illegale di armi comuni da sparo.

ricorso per cassazione:
– il GIORGI denunciando vizio di motivazione quanto all’affermazione di
responsabilità (per valutazione asseritamente inadeguata degli elementi
probatori raccolti e delle doglianze difensive) ed alla ritenuta mera equivalenza
delle attenuanti generiche nell’operato bilanciamento ex art. 69 c.p.;
– il MAVIGLIA lamentando il diniego dell’attenuante di cui all’art. 8 I.n. 203
del 1991;
– lo ZOCCOLI denunciando vizio di motivazione quanto alla ritenuta
attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore MAVIGLIA (al quale, con
asserita contraddizione, non è stata concessa l’attenuante di cui all’art. 8 cit.) e
quanto alle ulteriori doglianze oggetto di appello, nonché quanto al diniego delle
attenuanti generiche.

All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di
rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte
Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti,
pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché assolutamente privi di specificità in tutte
le loro articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già
dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio
– 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27
giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivi e, comunque,
manifestamente infondati, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non
contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha
motivato:

Contro tale provvedimento, gli imputati hanno proposto disgiuntamente

- l’affermazione di responsabilità del GIORGI valorizzando (f. 14 ss.) le
dichiarazioni del collaboratore MAVIGLIA (reo confesso), motivatamente
ritenute attendibili sotto ogni profilo, e riscontrate da plurime osservazioni di
PG, e da plurime intercettazioni di conversazioni e di sms, delle quali il predetto
collaboratore era ignaro, e comunque in parte rilevante riguardanti anche lo
stesso GIORGI, quale interlocutore diretto, puntualmente e copiosamente
riportate, oltre che incensurabilmente interpretate, nonché, infine, dichiarazioni
rese dallo stesso imputato in sede di interrogatorio (f. 24);

GIORGI nell’ambito dell’operato bilanciamento ex art. 69 c.p. valorizzando «la
pluralità delle aggravanti che hanno acceduto al reato di rapina, la violenza
gratuita usata su vittime anziane e sole, gli scopi della rapina, tesi
all’acquisizione di ari e la pluralità dei reati>> (f. 24);
– il diniego dell’attenuante di cui all’art. 8 cit. quanto al MAVIGLIA
osservando (non che le sue dichiarazioni erano inattendibili, bensì) che «non
v’è traccia in atti della piena collaborazione del MAVIGLIA>>, tenuto anche
conto della sinteticità e genericità delle spontanee dichiarazioni «in merito ad
una sua attuata volontà di dissociazione tramite collaborazione con la Giustizia
dall’associazione mafiosa di appartenenza>> (f. 29);
– l’affermazione di responsabilità dello ZOCCOLI valorizzando ancora una
volta le dichiarazioni del collaboratore MAVIGLIA, motivatamente ritenute
attendibili e riscontrate da una conversazione intercettata, incensurabilmente
interpretata, riportata a f. 27 s., dalla quale si è desunto che effettivamente lo
ZOCCOLI custodiva illegalmente un’arma sotto il bidet;
– il diniego delle attenuanti generiche per lo ZOCCOLI valorizzando i suoi
precedenti penali e la gravità dei fatti-reato accertati.

Con tali argomentazioni i ricorrenti in concreto non si confrontano
adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte
di appello e riproporre la propria diversa “lettura” delle risultanze probatorie
acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei
modi di rito eventuali travisamenti.

La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe – della somma

2

– la mera equivalenza delle attenuanti generiche ritenute in favore del

di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, udienza pubblica 16.7.2015

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