Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4194 del 16/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4194 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Pisu Gianluca, nato a Cagliari, il 15/12/1981;

avverso la sentenza del 28/1/2013 della Corte d’appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Umberto
De Augustinis, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la condanna
di Pisu Gianluca per il reato di lesioni personali commesso ai danni di Tolu Nanni,
colpito al volto e ad una mano con la pompa della betoniera che l’imputato stava
azionando.

Data Udienza: 16/12/2014

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre
motivi. Con i primi due deduce vizi della motivazione e travisamento del fatto,
rilevando in proposito l’erronea identificazione del datore di lavoro dell’imputato e
l’ingiustificata svalutazione delle dichiarazioni dei testimoni i quali non avrebbero visto
il Pisu colpire la persona offesa. Con il terzo motivo eccepisce invece l’intervenuta
prescrizione del reato.

1.1 primi due motivi di ricorso sono inammissibili.
1.1 La Corte territoriale, dopo aver diffusamente dato conto della linea argomentativa
della pronunzia di primo grado e dei motivi d’appello, ha specificamente confutato la
tesi difensiva per cui il Tolu si sarebbe proditoriamente introdotto nell’area in cui
doveva essere colato il cemento solo dopo che l’operazione aveva già avuto inizio,
evidenziando come non solo il testimoniale d’accusa, ma altresì alcune fotografie
dimostrassero l’esatto contrario in conformità a quanto dichiarato dalla persona offesa.
Non di meno i giudici d’appello hanno altresì rilevato come l’affermazione dello stesso
Tolu di essere stato colpito dal Pisu con la pompa avessero trovato preciso riscontro
nella documentazione medica attestante le lesioni patite e risultanti perfettamente
compatibili con il suo racconto, non rivelandosi dunque decisive le dichiarazioni dei testi
che avevano riferito di non aver assistito a tale scena.
1.2 La linea argomentativa così sviluppata appare logica e coerente al compendio
probatorio di riferimento, mentre le censure sollevate dal ricorrente si rivelano
generiche, quando non apodittiche o tese ad ottenere una rivalutazione del suddetto
compendio, inammissibile in questa sede.
1.3 In particolare, per quanto riguarda le censure svolte con il primo motivo, è sì vero
che la Corte non ha risposto alla doglianza relativa all’erronea identificazione da parte
del giudice di prime cure del datore di lavoro del Pisu, ma il ricorrente non ha saputo
spiegare la decisività della circostanza, limitandosi ad affermarla in maniera del tutto
apodittica.
1.4 Venendo al secondo motivo, deve osservarsi come il ricorrente abbia innanzi tutto
riproposto in maniera assertiva la tesi per cui il Tolu si sarebbe presentato nel punto in
cui poi venne colpito quando già era iniziata la colata del cemento, senza curarsi di
confutare le circostanziate argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata per
dimostrarne l’infondatezza. E non meno generiche ed assertive si rivelano le ulteriori
doglianze, che non tengono conto degli esiti degli accertamenti medici, cui invece la
Corte territoriale ha assegnato valore decisivo nella conferma dell’attendibilità delle
dichiarazioni della persona offesa e per ritenere irrilevanti le ulteriori testimonianze
raccolte nel dibattimento di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Per quanto riguarda la prescrizione, deve rilevarsi come la sentenza impugnata sia
stata pronunziata il 28 gennaio 2013 e che, tenendo conto della sospensione subita dal
procedimento nel primo grado di giudizio per complessivi mesi cinque e giorni tredici, il
relativo termine si è dunque compiuto solo successivamente e cioè al più presto il 7
febbraio 2014.
2.1 Escluso, dunque, che l’estinzione del reato per prescrizione potesse essere
dichiarata nel giudizio di merito, va rilevato che neppure può essere dichiarata, come

motivi di ricorso e, conseguentemente, anche di quello in trattazione.
2.2 La oramai consolidata e qui condivisa giurisprudenza di questa Corte afferma,
infatti, che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di
non punibilità a norma dell’articolo 129 c.p.p. (Sez. Un. n. 32 del 22 novembre 2000,
De Luca, rv 217266).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16/12/2014

richiesto dal ricorrente, in questa sede, ostandovi la inammissibilità dei primi due

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