Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41939 del 10/04/2014


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 41939 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUNI CLAUDIO N. IL 05/10/1960
avverso l’ordinanza n. 572/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
lette/septite le conclusioni del PG Dott.
Ci» “/1.2:3
cS

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/04/2014

Ritenuto in fatto e diritto

Bruni Claudio ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione avverso la ordinanza
n. 572/13 R.T. emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 27 giugno 2013 con la quale veniva
rigettata l’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione ex art. 175 co. 2 c.p.p.
contro la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma in data 25 febbraio 2013.

diniego di restituzione nel termine. In particolare il ricorrente censura il fatto che la Corte di
Appello non abbia attribuito rilevanza alla mancata tempestiva conoscenza da parte sua della
sentenza di condanna a causa della notifica alla di lui moglie ritenendo tale circostanza non
giustificativa in quanto contraria alle normali modalità dei rapporti intercorrenti tra coniugi ed
attribuendo, invece, valore decisivo al fatto che il difensore di fiducia del Bruni fosse presente alla
lettura della sentenza con la conseguenza che, in virtù del rapporto fiduciario, si presupponeva che
l’imputato fosse stato immediatamente informato della condanna.
Per quanto attiene quest’ultimo aspetto, infatti, la difesa afferma che la presenza del difensore di
fiducia alla lettura del dispositivo è frutto di travisamento di un fatto processuale in quanto in realtà
il Bruni al tempo non aveva nominato un difensore di fiducia ma ne aveva uno di ufficio.
Inoltre nota la difesa che l’art. 185 co. 2 c.p.p. esclude la restituzione nel termine per impugnare
solo nel caso in cui l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento ed abbia
volontariamente rinunciato a proporre impugnazione. Circostanza, secondo la difesa, non
verificatesi nel caso di specie in quanto la notifica è avvenuta presso il domicilio dichiarato a mani
della moglie e tale modalità, seppur idonea a determinare la legale perfezione della notifica, non
garantisce l’effettiva conoscenza dell’atto. Né si può dire, continua il ricorrente, che vi sia stata
alcuna rinuncia a proporre impugnazione dal momento che a tal fine l’art. 589 c.p.p. richiede una
dichiarazione formale da operarsi personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Dunque la
rinuncia non può essere tacita e non può confondersi con la mera acquiescenza.
Il ricorso è inammissibile. Difatti, seppur è vero che per consolidato orientamento giurisprudenziale
nel caso in cui l’interessato opponga, come nell’ipotesi de quo, la mancata conoscenza della
sentenza ideve essere il giudice a raggiungere la prova dell’effettiva conoscenza, è altrettanto vero
che, come più volte precisato da questa stessa Corte, il riferimento dell’art. 175 co. 2 c.p.p. all’onere
per il giudice di compiere la suddetta verifica evoca un corrispondente onere per l’istante di allegare
circostante precise, suscettibili di un controllo da parte dell’autorità giudiziaria.
Orbene nel caso di specie il Bruni non ha allegato alcun elemento suscettibile di utile verifica da
parte del giudice ma, al contrario, si è limitato ad affermazioni generiche affermando in sostanza

A sostegno del ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al

soltanto che la notifica avvenuta presso il domicilio a mani della moglie non sarebbe da ritenersi
idonea ad assicurare l’effettiva conoscenza dell’estratto contumaciale ma solo l’astratta possibilità
di essa.

P.Q.M.

somma di euro 1,000.00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 10 aprile 2014.

Dichiara inammissibile\C;ondanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che della

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