Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41938 del 28/06/2016

Penale Sent. Sez. 1 Num. 41938 Anno 2016
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI VIKENZEI pR,A70
nei c—oii
i -onti
r- di:
A.A.
avverso l’ordinanza n. 250/2016 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
07/03/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
0.e/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 28/06/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 7.03.2016 il Tribunale di Firenze, costituito ai sensi
dell’art. 309 cod.proc.pen., in parziale riforma dell’ordinanza di custodia
cautelare in carcere emessa il 19.02.2016 dal GIP del Tribunale di Prato,
applicava a A.A. la misura cautelare degli arresti domiciliari presso
l’abitazione in Firenze della sorella e del cognato, presidiata da braccialetto
elettronico e gravata dall’ulteriore divieto di comunicare con soggetti diversi dai
familiari conviventi, per il delitto di tentato omicidio di Sina Denis, commesso in

il Tribunale, ritenuti i gravi indizi di colpevolezza del reato ascritto e confermata
la sussistenza delle esigenze cautelari di cui alle lettere b) e c) dell’art. 274 del
codice di rito, giudicava adeguata la misura della custodia domiciliare, come
sopra presidiata e aggravata, in considerazione dell’incensuratezza dell’indagato,
nonché della sua titolarità di attività lavorativa e di riferimenti familiari in Italia.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Prato, lamentando l’omessa valutazione da parte dell’ordinanza impugnata degli
elementi che deponevano per l’inadeguatezza della misura gradata, applicata dal
Tribunale, con particolare riguardo al pericolo di fuga, essendo stato l’indagato
fermato dalla p.g. il 6.02.2016 mentre si trovava all’aeroporto di Fiumicino in
procinto di imbarcarsi sul volo per Tirana; rileva che i congiunti dello A.A.,
che si erano resi disponibili ad accoglierlo presso la loro abitazione in regime di
arresti domiciliari, erano a verosimile conoscenza del progetto di fuga e lo
avevano appoggiato, secondo quanto si evinceva dai messaggi e dalle
comunicazioni telefoniche scambiate durante il tragitto verso Pisa e la sosta
dell’indagato all’aeroporto di Fiumicino, che rivelavano lo stato di apprensione
dei congiunti per eventuali possibili controlli; deduce altresì la maggiore idoneità
della custodia in carcere a cautelare il pericolo di recidiva, a fronte della
personalità violenta dell’indagato, rivelata dall’uso di un coltello munito di una
lama della lunghezza di 30 cm (desunta dalla profondità della ferita inferta),
dotata di sicura capacità letale, per attentare alla vita della vittima.
3. Con memoria depositata il 21.06.2016, il difensore dell’indagato chiede che il
ricorso sia dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse,
avendo il pubblico ministero ricorrente espresso successivo parere favorevole
all’accoglimento dell’istanza medio tempore presentata dall’indagato, ex art. 299
del codice di rito, di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella
dell’obbligo di dimora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono.
2. Occorre premettere che il principio dell’impersonalità dell’ufficio del pubblico
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data 1.01.2016 attingendo la vittima all’addome con una coltellata; in particolare

ministero, espressamente affermato nella materia delle impugnazioni dall’art.
570 cod.proc.pen. (applicabile, per la sua portata generale, anche ai gravami
cautelari: Sez. 6 n. 30891 del 25/02/2008, Rv. 240922), esclude che il parere
medio tempore espresso dal rappresentante della pubblica accusa ai sensi
dell’art. 299 comma 3-bis cod.proc.pen., in senso favorevole all’accoglimento
dell’istanza dell’indagato di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con
quella dell’obbligo di dimora, possa integrare una causa di sopravvenuta carenza
di interesse alla decisione del presente ricorso, inteso a censurare il
provvedimento di concessione degli arresti domiciliari e a ottenere il ripristino

della originaria (e più grave) misura cautelare della custodia in carcere, non
potendo, del resto, un parere espresso sulla base della necessaria presa d’atto
del regime cautelare in corso equivalere a una prestazione di acquiescenza alla
modifica della misura originaria (Sez. 1 n. 43525 del 19/09/2013, Rv. 257657).
3. La censura che il ricorrente argomenta sulla prospettata inidoneità della
misura custodiale non carceraria a cautelare il pericolo di fuga dell’indagato deve
ritenersi affetta da genericità, e perciò inammissibile, sotto il profilo dell’assenza
di qualsiasi confronto con l’elemento di giudizio – di valenza decisiva nella
valutazione compiuta dal giudice del riesame in conformità allo specifico obbligo
motivazionale prescritto sul punto dal comma 3-bis dell’art. 275 cod.proc.pen.,
introdotto dalla novella di cui alla legge n. 47 del 2015 – rappresentato dalla
ritenuta adeguatezza del presidio costituito dall’applicazione dello strumento di
controllo elettronico a distanza previsto dall’art. 275 bis del codice di rito; il
ricorso non indica, invero, le ragioni dell’inidoneità del c.d. “braccialetto
elettronico” a prevenire, nonostante l’effetto dissuasivo insito nella stessa
applicazione del dispositivo e la sua funzione di assicurare il monitoraggio
continuativo e tempestivo della presenza materiale della persona assoggettata, il
pericolo di fuga dell’indagato negli specifici termini (di un allontanamento dello
A.A. dall’abitazione dei congiunti verso un punto d’imbarco aeroportuale per
l’Albania) in cui lo stesso è stato rappresentato dal ricorrente.
La natura aspecifica della doglianza, che discende dall’assenza di correlazione tra
le ragioni argomentative del provvedimento gravato e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, integra dunque una causa tipica di inammissibilità del ricorso
per cassazione (Sez. 2, n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893).
4. I residui argomenti di doglianza del ricorrente, che lamentano l’inidoneità degli
arresti domiciliari presso l’abitazione dei congiunti, indicati come autori di
condotte che avrebbero appoggiato, quantomeno sul piano morale, i progetti di
fuga dell’indagato o ritenute comunque funzionali a favorire un componimento
con la persona offesa dal reato, nonché deducono la sussistenza di un elevato
pericolo di recidiva legato alla personalità violenta dello A.A. desunta dalle
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concrete modalità del fatto, cautelabile solo con la misura carceraria, sono
manifestamente infondati, in quanto si risolvono in semplici censure di fatto che
non possono avere ingresso nel giudizio di legittimità, a fronte della complessiva
congruità delle argomentazioni, fondate sulla incensuratezza dell’indagato e sulla
sua regolare posizione lavorativa in Italia, che supportano la valutazione di
adeguatezza della misura gradata operata dal Tribunale nell’ordinanza gravata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Il Consigliere estensore

Il President

Così deciso in data 28/06/2016

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