Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41938 del 10/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 41938 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GENTILE GIOVANNI N. IL 05/06/1962
GENTILE ARMANDO N. IL 27/05/1965
avverso la sentenza n. 1221/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
lptte/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 10/04/2014

Ritenuto in fatto

Gentile Armando proponeva, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per Cassazione avverso la
sentenza emessa in camera di consiglio dalla Corte di Appello di Napoli in data 29.12.2012, con la
quale, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Benevento in data 18.12.2008 nei suoi
confronti e nei confronti di Gentile Giovanni, dichiarava, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., 157 c.p., non
doversi procedere a carico degli imputati perché il reato loro ascritto era estinto per intervenuta

grado impugnata, colpevoli del reato di cui all’art. 110 c.p., 5 d.lvo 74/2000 e condannati ciascuno,
alla pena di mesi otto di reclusione, pena estinta per indulto, ed alle pene accessorie di legge.
A sostegno del ricorso deduceva la violazione dell’art. 127, 469 c.p.p. per avere la Corte territoriale
pronunciato l’impugnata sentenza senza dare avviso all’imputato ed al difensore.
Assume in proposito la difesa la nullità della sentenza predibattimentale con cui la Corte di appello
ha dichiarato l’estinzione del reato ascritto all’imputato per intervenuta prescrizione in quanto il
rinvio operato dall’art. 598 c.p.p. alle norme sul giudizio di primo grado non comprende la
particolare procedura prevista dall’art. 469 c.p.p. Di conseguenza la sentenza con la quale la Corte
di Appello dichiara de plano l’estinzione del reato per prescrizione è affetta da nullità di ordine
generale in quanto emessa in violazione delle norme sull’intervento e l’assistenza dell’imputato.
Peraltro, ad avviso della difesa, tale sentenza predibattimentale non trova la sua giustificazione
neppure nella previsione dell’art. 129 c.p.p. in quanto la prescrizione dell’obbligo di dichiarare in
ogni stato e grado del giudizio l’esistenza di una causa di non punibilità, è limitato ad un giudizio in
senso tecnico e non riguarda la fase predibattimentale.
Rileva, inoltre, la difesa che sussiste l’interesse a ricorrere per Cassazione in quanto l’imputato ha
interesse alla declaratoria di nullità assoluta della sentenza per violazione del diritto di difesa e del
contraddittorio in quanto solo il giudice di merito può valutare la sussistenza delle condizioni per
deliberare il proscioglimento a norma del’art. 129 co. 2 c.p.p. con riferimento al contenuto di tutte
le risultanze processuali.
Deduceva, inoltre, il ricorrente la violazione del diritto di difesa, ai sensi art. 111 Cost. 6 CEDU in
quanto l’imputato ha diritto a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati. Assume in proposito
la difesa che la Corte di Appello è pervenuta alla declaratoria di estinzione del reato per
prescrizione sulla base del principio secondo cui “l’obbligo del giudice di pronunciare sentenza di
assoluzione ex art. 129 c.p.p., postula che le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la
sua rilevanza penale, la sua commissione da parte dell’imputato, emergano dagli atti in modo
evidente, assolutamente incontestabile di guisa che la valutazione che in proposito deve essere
i

prescrizione. Difatti il ricorrente e Gentile Giovanni erano stati dichiarati, con la sentenza di primo

compiuta appartiene più al concetto di constatazione che di apprezzamento”, e della presa d’atto
della sussistenza di tali condizioni. Invece, ad avviso della difesa, non ricorreva tale evidenza in
quanto l’accertamento di responsabilità era stato effettuato sulla base dell’informativa della GdF
riguardanti solo un accertamento sui conti correnti bancari dell’imputato.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Difatti, come più volte affermato da questa
Corte, deve ritenersi illegittima la sentenza predibattimentale con la quale la Corte di Appello, in

reato per prescrizione, in quanto non è applicabile in appello la disciplina del proscioglimento
predibattimentale di cui all’art. 469 c.p.p. in base al quale il giudice, in camera di consiglio e su
accordo delle parti, può prosciogliere prima del dibattimento di primo grado.
Ciò si desume dal combinato disposto degli articoli 598, 599 e 601 c.p.p. Come è noto, infatti, l’art.
601 introduce una disciplina degli atti preliminari in appello autonoma rispetto al primo grado e non
richiama la facoltà prevista dall’art. 469, mentre l’art. 599 enuclea i casi tassativi nei quali si può
procedere con rito camerale, non richiamando l’ipotesi del proscioglimento prima del dibattimento
(si veda Cass., Sez. II, n. 42411/2012; Cass., Sez. IV, n. 12001/2007; Cass., Sez. III, n.
35577/2007).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di
Napoli, altra sezione.
Così deciso in Roma, in data 10 aprile 2014.

riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari, come nel caso di specie l’estinzione del

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