Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41937 del 05/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41937 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAMIDOVIC DANIELA N. IL 05/08/1985
HRUSTIC BERLINA N. IL 23/11/1994
avverso la sentenza n. 1149/2015 TRIBUNALE di GENOVA, del
12/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 05/10/2015

Hamidovic Daniela e

Berlina ricorrono avverso la sentenza 12.2.15, emessa dal

Tribunale di Genova ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il reato di
concorso in tentato furto aggravato con strappo, concesse ad entrambe attenuanti generiche
equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di mesi otto di reclusione ed E 300,00 di multa
ciascuna.

dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta
insussistenza di elementi per una pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p. , essendosi nella specie
trattato di un reato impossibile essendo le due imputate state tratte in inganno dal giornalista
televisivo Giulio Golia che, travestitosi da persona anziana, aveva simulato di essere vittima di un
borseggio.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto manifestamente
infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p., facendo riferimento al contenuto del verbale di arresto nella quasi flagranza del reato e alla
ammissione di responsabilità delle due imputate che, pur essendo state osservate dal volontario dei
CC Sanna, erano tuttavia riuscite a sottrarre al Golia, strappando la catenella alla quale era
assicurato, il portafogli che conteneva la microcamera.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.

Deducono le ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento ciascuna delle spese

Roma, 5 ottobre 2015

processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

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