Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4193 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4193 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMMALLERI DAVIDE N. IL 17/06/1983
avverso la sentenza n. 6879/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 22/10/2013

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, atteso che, pur denunciando formalmente
vizio della motivazione e violazione di legge, costituisce, con tutta evidenza, reiterazione
delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai Giudici di appello, oltre
che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla
valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare
la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il
cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto, come nel caso in esame,
da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel merito le conclusioni
assunte dalla Corte d’appello in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita del
mezzo ed al concorso causale del Cammalleri con l’azione del Pizzolante non presentano vizi
illogicità manifesta e non sono state adottate in violazione delle norme che governano la
formazione delle prove.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Con sentenza in data 5/12/2012, la Corte di appello di Milano,in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Milano, in data 9/6/2008, riduceva la pena inflitta a Cammalleri
Davide, per il reato di concorso in ricettazione di un ciclomorore, rideterminandola in mesi
due, giorni 20 di reclusione ed C. 80,00 di multa
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge e vizio della
motivazione in relazione al ritenuto concorso del prevenuto con il reato commesso dal
coimputato, reo confesso, Pizzolante.

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