Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4191 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4191 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUCARELLI MARIO N. IL 01/01/1934
avverso la sentenza n. 39/2011 TRIBUNALE di COSENZA, del
19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 22/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19/6/2012, il Tribunale di Cosenza confermava la sentenza del Giudice di
Pace di Cosenza, in data 28/2/2011, che aveva condannato Bucarelli Mario alla pena di C.
350,00 di multa per il reato di invasione di terreni.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo vizio della motivazione in
relazione all’accertamento della responsabilità del prevenuto per il reato a lui ascritto,

11 ricorso deve ritenersi inammissibile, atteso che, pur denunciando formalmente
vizio della motivazione, costituisce, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito
ampiamente e compiutamente disattese dai Giudici di appello, oltre che censura in punto di
fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di
prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività
che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è
insindacabile in sede di legittimità, se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e
congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici.
Nel momento del controllo di legittimità, infatti, la Corte di cassazione non deve
stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione
dei fatti ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità
di apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5^ sent. n.
1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993
dep. 25.2.1994, rv 196955).1
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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