Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4191 del 05/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4191 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gizzi Leone, nato a Senerchia il 26/04/1962

avverso la sentenza del 17/06/2013 del Tribunale di Imperia

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, la memoria e le conclusioni
depositate dalla parte civile;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Giudice di pace di
Imperia del 26/05/2009, con la quale Leone Gizzi veniva prosciolto
dall’imputazione del reato di cui all’art. 594 cod. pen., contestato come
commesso in Imperia il 12/06/2006 in danno di Santo Di Mario, in quanto non

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Data Udienza: 05/12/2014

punibile per reciprocità di offese, ed assolto per insussistenza del fatto
dall’imputazione del reato di cui all’art. 581 cod. pen., contestato come
commesso nella stessa occasione in danno del Di Santo, in accoglimento
dell’appello proposto dalla parte civile, il Gizzi era ritenuto responsabile dei reati
contestati, e condannato al risarcimento dei danni in favore della predetta parte
civile.
L’imputato ricorrente deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta ammissibilità

sentenza di proscioglimento per un reato, quale l’ingiuria, punito con la sola pena
pecuniaria, e comunque aveva espressamente ad oggetto la sola responsabilità
penale dell’imputato e non gli effetti civili della stessa;
2. vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità; quest’ultima era
fondata unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, portatrice di
interesse in quanto costituitasi parte civile, riscontrate solo da quelle del padre
del Di Mario e non dal teste Patlak sulla condotta ingiuriosa, e smentita dalle
dichiarazioni dei testi Dulbecco e Larosa laddove gli stessi escludevano la
presenza sul luogo dei fatti del padre della persona offesa e del Patlak.
3. La parte civile ha depositato memoria a sostegno della richiesta di rigetto
del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti sull’ammissibilità dell’appello proposto dalla parte civile
sono infondati.
Secondo i principi affermati da questa Corte (Sez. U, n. 27614 del
29/03/2007, Lista, Rv. 236539; Sez. 5, n. 35966 del 15/05/2008, Albano, Rv.
241582) la parte civile è invero legittimata a proporre appello, contro la
sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado nei confronti
dell’imputato, ai fini civili. Quanto a quest’ultima condizione, nell’atto di appello
in discussione si affermava esplicitamente che, in conseguenza dell’invocata
affermazione di responsabilità, il Tribunale avrebbe dovuto condannare
l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, tanto essendo
sufficiente a comprendere nell’impugnazione gli effetti civili della pronuncia
richiesta. Ma in ogni caso, come pure rilevato da questa Corte (Sez. 5, n. 7455
del 16/10/2013 (dep. 2014), Rv. 259625; Sez. 2, n. 10344 del 23/02/2010,
Gerratana, Rv.246618; Sez. 4, n. 41816 del 10/07/2009, Azzato, Rv. 245454),
la disposizione dell’art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che consente

dell’appello proposto dalla parte civile; l’impugnazione era diretta contro una

all’imputato l’appello avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria ed al
risarcimento del danno emessa dal giudice di pace a condizione che
l’impugnazione aggredisca le statuizioni civili della sentenza, deve essere
coordinata con la generale previsione dell’art. 574, comma quarto, cod. proc.
pen., per la quale l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza
riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che
dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento
del danno, che ha il suo necessario presupposto nell’affermazione della

nel principio generale pure enunciato da questa Corte in tema di impugnazioni,
per il quale il gravame proposto dalla parte civile avverso la sentenza di
proscioglimento è ammissibile anche laddove non contenga l’espressa
indicazione della proposizione del gravame ai fini civili, con la connessa richiesta
di risarcimento del danno; non potendo essere attribuito significato diverso ad
una anche generica richiesta di condanna dell’imputato, nel momento in cui ad
una siffatta richiesta, in quanto formulata dalla parte civile, l’ordinamento
attribuisce l’unica conseguenza di un’affermazione della responsabilità
dell’imputato agli effetti civili (Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012 (2013), Colucci,
Rv. 254130).

2. Sono altresì infondati i motivi dedotti sull’affermazione di responsabilità
dell’imputato.
Le argomentazioni della sentenza assolutoria di primo grado erano
adeguatamente confutate dal Tribunale con riguardo sia alla scriminante della
reciprocità ivi riconosciuta per il reato di ingiuria, per la quale si osservava come
i testi Dulbecco, Larosa, Mario Di Mario e Patlak avessero escluso che la persona
offesa avesse insultato l’imputato, che alla sussistenza della condotta di
percosse, rilevando che la stessa era stata confermata dai testi Mario Di Mario e
Patlak in termini tali da escludere la confusione fra l’aggressore e coloro che
tentavano di separare i contendenti, che aveva motivato le diverse conclusioni
del Giudice di pace sul punto. A tanto il ricorrente oppone considerazioni di
merito sulla concordanza di singoli contributi testimoniali, che non incrinano in
modo determinante la logicità della motivazione della sentenza impugnata sul
complessivo riscontro delle dichiarazioni della persona offesa; seguendone
l’infondatezza della doglianza per la quale il giudizio di responsabilità sarebbe
fondato unicamente su tali dichiarazioni.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali. L’avvenuto deposito in
cancelleria di conclusioni e nota spese della parte civile, non essendo
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responsabilità penale. Asserto, quest’ultimo, che ha trovato peraltro conferma

quest’ultima comparsa all’odierna udienza, non legittimano la stessa ad ottenere
la liquidazione delle spese (Sez. 1, n. 41287 del 04/10/2012, Bouichou, Rv.
253613; Sez. 6, n. 17057 del 14/04/2011, Melis, Rv. 250062)

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 05/12/2014

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