Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4190 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4190 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PACE ARMANDO N. IL 09/06/1957
avverso la sentenza n. 592/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 22/10/2013

2-Con sentenza in data 28 settembre 2012 la Corte di appello di Bologna riformava la sentenza
emessa il 16 giugno 2006 dal Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, con la quale Pace
Armando era stato dichiarato colpevole dei reati previsti dagli artt.648 e 474 c.p., in esso assorbiti i
reati di cui agli aftt.515 e 517 c.p., commessi in Savignano sul Rubicone il 27 gennaio 2003, ed era
stato condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro
12.000,00 di multa, oltre le pene accessorie di multa. La Corte territoriale assolveva il Pace (e i

Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato
proscioglimento ai sensi dell’art.129 c.p.p. e per mancata o insufficiente motivazione della sentenza
di condanna.
Il ricorso è inammissibile perché si fonda sull’erroneo presupposto che con la sentenza
impugnata sia stata confermata la sentenza di condanna appellata dall’imputato, il quale invece è
stato assolto per insussistenza del fatto dalla Corte territoriale e non avrebbe avuto alcun interesse a
proporre ricorso per cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013
il cons. est.

coimputati) dai reati ascritti per insussistenza del fatto.

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