Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4190 del 05/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4190 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Pierno Mario, nato a Napoli il 07/01/1931
2. Esposito Alaia Anna, nata a Napoli il 03/03/1939

avverso la sentenza del 01/07/2013 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e la memoria depositata dai
ricorrenti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, l’appello proposto da Mario Pierno e Anna
Esposito Alaia avverso la sentenza del Giudice di pace di Napoli del 20/10/2011,
con la quale i predetti erano condannati alla pena di €. 500 di multa ciascuno,
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Data Udienza: 05/12/2014

oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui
all’art. 594 cod. pen. commesso in Napoli 26/11/2007 in danno di Natale
Borrella, veniva dichiarato inammissibile in quanto avente ad oggetto i soli capi
penali della sentenza appellata e non anche le disposizioni civili della stessa.
Gli imputati ricorrenti deducono violazione di legge nella declaratoria di
inammissibilità dell’appello; tale decisione aderirebbe ad un’interpretazione
formalistica e restrittiva dell’art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 74, superata dalla
più recente giurisprudenza con il riferimento all’operatività nella fattispecie

civili della stessa, di cui all’art. 574, comma quarto, cod. proc. pen.; e comunque
l’argomentazione del Tribunale avrebbe dovuto condurre alla conversione
dell’appello in ricorso per cassazione.
I ricorrenti hanno depositato memoria con richiami giurisprudenziali a
sostegno dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati.
Nella stessa sentenza impugnata si dà atto che l’appello proposto avverso la
decisione di primo grado aveva fra l’atro ad oggetto l’affermazione di
responsabilità dell’imputato.
Orbene, come più volte affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 7455 del
16/10/2013 (dep. 2014), Rv. 259625; Sez. 2, n. 10344 del 23/02/2010,
Gerratana, Rv.246618; Sez. 4, n. 41816 del 10/07/2009, Azzato, Rv. 245454),
la disposizione dell’art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che consente
all’imputato l’appello avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria ed al
risarcimento del danno emessa dal giudice di pace a condizione che
l’impugnazione aggredisca le statuizioni civili della sentenza, deve essere
coordinata con la generale previsione dell’art. 574, comma quarto, cod. proc.
pen., per la quale l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza
riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che
dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento
del danno, che ha il suo necessario presupposto nell’affermazione della
responsabilità penale. Asserto, quest’ultimo, che ha trovato peraltro conferma
nel principio generale pure enunciato da questa Corte in tema di impugnazioni,
per il quale il gravame proposto dalla parte civile avverso la sentenza di
proscioglimento è ammissibile anche laddove non contenga l’espressa
indicazione della proposizione del gravame ai fini civili, con la connessa richiesta
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dell’effetto estensivo dell’impugnazione sui capi penali della sentenza verso quelli

di risarcimento del danno; non potendo essere attribuito significato diverso ad
una anche generica richiesta di condanna dell’imputato, nel momento in cui ad
una siffatta richiesta, in quanto formulata dalla parte civile, l’ordinamento
attribuisce l’unica conseguenza di un’affermazione della responsabilità
dell’imputato agli effetti civili (Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012 (2013), Colucci,
Rv. 254130).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Napoli per il corso ulteriore.
Così deciso il 05/12/2014

trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.

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