Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 419 del 18/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 419 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELLEGRINO ORIAL MICHELA N. IL 04/02/1986
avverso la sentenza n. 2887/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
26/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 18/09/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la condanna di Pellegrino Orial Michela
per il reato p. e p. dall’art. 187, co. 8°, C.d.S. per avere rifiutato di sottoporsi all’esame per accertare
l’eventuale uso di stupefacenti (acc. in Torino il 15\6\2008); veniva confermata la pena di mesi 4 di
arresto ed C 3.000 di ammenda.

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3°, c.p.p. e
fondate su motivi non specifici.
Invero, con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che “È
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità,
come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV, 5191\2000, imp. Barone, rv. 216473).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valutato i precedenti dell’imputata (per traffico di droga ed
evasione), formulando una prognosi sfavorevole sul suo comportamento futuro, peraltro, nonostante
ciò, determinando la pena non nel massimo.
A fronte di ciò la difesa ha opposto motivi di ricorso del tutto generici e non correlati alle specifiche
motivazioni della sentenza impugnata.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 (mille/00) in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 18 settembre 2013
Il Consigliere estenso e

Presid e2

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la carenza motivazionale in relazione ai
criteri di cui all’art. 133 c.p. per la quantificazione della pena.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA