Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41882 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41882 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CERVELLERA MORRIS N. IL 23/03/1977
avverso la sentenza n. 196/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
10/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 11/06/2014
OSSERVA
Cervellera Morris ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale
, in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva e al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
merito in ordine alla recidiva e alla concessione delle circostanze attenuanti
generiche sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del
decisum. Nel caso di specie , la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da
ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi
precedenti penali da cui è gravato l’imputato, che denotano insofferenza nei
confronti dell’Autorità e del rispetto delle regole.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro
mille.
Così deciso in Roma l’ 11-6-2014.
legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di