Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41882 del 11/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 41882 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CERVELLERA MORRIS N. IL 23/03/1977
avverso la sentenza n. 196/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
10/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 11/06/2014

OSSERVA
Cervellera Morris ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale
, in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva e al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
merito in ordine alla recidiva e alla concessione delle circostanze attenuanti
generiche sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del
decisum. Nel caso di specie , la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da
ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi
precedenti penali da cui è gravato l’imputato, che denotano insofferenza nei
confronti dell’Autorità e del rispetto delle regole.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro
mille.
Così deciso in Roma l’ 11-6-2014.

legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA