Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4188 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4188 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALGHOUTHI ATEF N. IL 01/03/1973
Q,Uoi U+1.651
avverso la sentenza n. 3572/2004 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 22/10/2013

2
Con sentenza in data 26 ottobre 2012 la Corte di appello di Bologna riformava la sentenza
emessa il 25 febbraio 2004 dal Tribunale di Bologna con la quale Balghouthi Atef alias Chiesi
Mohamed era stato dichiarato colpevole dei reati di rapina aggravata e lesioni personali, commessi
in Bologna il 6 marzo 2000, ed era stato condannato, ritenuta la continuazione, con le circostanze
attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni tre, mesi due di
reclusione ed euro 716,00 di multa. La Corte territoriale dichiarava l’improcedibilità dell’azione

residuo delitto in anni tre di reclusione ed euro 716,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce il vizio della motivazione per la ritenuta attendibilità degli irrituali
riconoscimenti fotografici effettuati dalle persone offese e dai loro amici nella fase delle indagini
preliminari, peraltro non confermati in dibattimento.
Il ricorso è inammissibile perché generico in quanto reiterativo degli argomenti prospettati
nell’atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive
in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera né specificatamente censura. Il giudice di
appello per affermare l’infondatezza della tesi difensiva ha infatti, con argomentazioni ineccepibili
sia logicamente che giuridicamente, evidenziato che il giudice di merito può trarre il proprio
convincimento anche da ricognizioni non formali e riconoscimenti fotografici, seppure avvenuti
nella fase delle indagini, in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero
convincimento del giudice, aggiungendo che nel caso di specie in dibattimento le due persone
offese e altri due testi, pur non effettuando nuovamente il riconoscimento, avevano confermato di
aver riconosciuto le immagini degli imputati, tra cui l’odierno ricorrente, nelle due foto segnaletiche
contrassegnate dai numeri 47 e 195 citate nell’annotazione di polizia giudiziaria acquisita agli atti
con il consenso delle parti. Tale specifica e dettagliata motivazione il ricorrente non prende
nemmeno in considerazione, limitandosi a ribadire in maniera del tutto generica la tesi già esposta
nei motivi di appello e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza
impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
alla Cassa delle ammende di una somma di euro I .000,00.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013
il cons. est.

penale in ordine al reato di lesioni personali, estinto per prescrizione, e rideterminava la pena per il

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