Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4188 del 05/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4188 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Salerno
nel procedimento nei confronti di
Iannone Leopoldo, nato a Nocera Inferiore il 05/04/1960

avverso la sentenza del 13/11/2013 del Giudice di pace di Nocera Inferiore

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Nocera Inferiore dichiarava
non doversi procedere nei confronti di Leopoldo Iannone in ordine al reato di cui
1

Data Udienza: 05/12/2014

all’art. 582 cod. pen., commesso in Nocera Inferiore il 16/07/2007 in danno di
Alfonso Ruggiero, in quanto estinto per remissione tacita di querela.
Il Procuratore generale ricorrente deduce violazione di legge sulla ritenuta
remissione tacita della querela nella mancata comparizione della persona offesa
all’udienza dibattimentale; pur laddove preceduta, come nel caso di specie, dalla
notificazione dell’avvertimento che tale mancata comparizione sarebbe stata
considerata nei predetti termini, tale circostanza non integrerebbe l’affermata

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Secondo i principi affermati da questa Corte (Sez. U, n. 46088 del
30/10/2008, Viele, Rv. 241357; Sez. 4, n. 18187 del 28/03/2013, De Luca, Rv.
255231; Sez. 6, n. 11142 del 25/02/2010, Lombardi, Rv. 247014; Sez. 2, n.
24526 del 29/05/2009, Tshimbalanga, Rv. 244251), la mancata comparizione
del querelante, anche nel caso in cui la stessa sia preceduta dalla notificazione di
un avviso che la qualifichi come tacita rimessione della querela, è irrilevante ai
fini della configurabilità di siffatta causa estintiva del reato, al di fuori dell’ipotesi,
non ricorrente nel caso di specie, in cui il procedimento dinanzi al giudice di pace
sia introdotto dal ricorso immediato della persona offesa, per il quale la mancata
comparizione è espressamente equiparata alla remissione tacita dall’art. 28,
comma terzo, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; disposizione, quest’ultima, di
natura eccezionale e pertanto non suscettibile di estensione analogica. La
circostanza, in quanto comportamento omissivo di natura endoprocessuale della
parte, non costituisce quello che l’art. 152, comma secondo, cod. proc. pen.
definisce espressamente come un fatto, e quindi come la manifestazione di
un’attività esterna al processo, incompatibile con la volontà di persistere nella
richiesta di punizione del querelato; né tale deficienza naturalistica del
comportamento in esame, rispetto alle condizioni poste dalla legge, può essere
superata da una qualificazione in sede giudiziaria, non rispondente ad alcuna
norma che, al di fuori dell’ipotesi contemplata dal citato art. 28, assimili la
mancata comparizione alla remissione tacita della querela.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al
Giudice di Pace di Nocera Inferiore.

2

causa estintiva, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di
Nocera Inferiore.

Così deciso il 05/12/2014

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