Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41877 del 05/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41877 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUSICCO FRANCESCO N. IL 22/02/1973
avverso la sentenza n. 39/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
23/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 05/10/2015

Musicco Francesco ricorre avverso la sentenza 23.4.14 della Corte di appello di Bari con la quale,
in parziale riforma di quella in data 15.5.13 del locale g.u.p., concesse attenuanti generiche
equivalenti anche alla contestata recidiva, è stata rideterminata la pena, per i reati di furto aggravato
e resistenza a p.u., in anni uno e mesi dieci di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

della pena, la cui congruità non era stata oggetto di valutazione né con riferimento al complessivo
fatto delittuoso, né alla particolare personalità del reo che aveva collaborato alla ricostruzione dei
fatti e al quale avrebbe dovuto essere irrogata una pena più mite.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, laddove i giudici di appello hanno congruamente motivato
sia la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art.62 n.6 c.p., sia il riconoscimento delle
attenuanti generiche che, alla luce dei criteri di cui all’art.133 c.p., hanno indotto la Corte di appello
ad apportare una considerevole riduzione della pena irrogata dal primo giudice.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 5 ottobre 2015

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per violazione dei criteri di cui all’art.133 c.p. nella determinazione

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