Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41873 del 05/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41873 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIOP CHEICKH N. IL 12/04/1970
avverso la sentenza n. 2985/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 16/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 05/10/2015

Diop Cheikh ricorre avverso la sentenza 16.9.14 della Corte di appello di Palermo che ha
confermato quella in data 9.1.13 del Tribunale di Trapani con la quale è stato condannato, per il
reato di cui all’art.474 c.p., ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza 13.12.07 (irr.le il
10.6.08), alla ulteriore pena — anch’essa condizionalmente sospesa — di giorni 30 di reclusione ed
€100,00 di multa.

appello illogicamente negato la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ai sensi
dell’art.53 1.n.689/81.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto, attesa la incontestata
sintesi dei motivi di appello, la doglianza proposta con il ricorso assume il carattere di ‘novità’ per
non aver formato oggetto di specifico motivo di appello e incontra quindi in questa sede la
preclusione derivante dal disposto di cui all’ultima parte del comma 3 dell’art.606 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 5 ottobre 2015

Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e ) c.p.p. , per avere i giudici di

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