Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4187 del 05/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 4187 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Angelone Paola Franca, nata a Sulmona il 26/06/1945

avverso la sentenza del 17/10/2013 del Tribunale di Chieti

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Angelo Pace, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice di
pace di Chieti del 07/06/2011, appellata dal pubblico ministero e dall’imputata,
veniva confermata l’affermazione di responsabilità di Paola Franca Angelone per

1

Data Udienza: 05/12/2014

il reato di cui all’art. 594 cod. pen., commesso in Chieti il 01/05/2009 in danno
di Valerio Toto. La sentenza di primo grado veniva riformata, in accoglimento
dell’appello del pubblico ministero, con l’esclusione delle attenuanti generiche
riconosciute dal Giudice di pace e la rideterminazione della pena in C. 300 di
multa, confermandosi la condanna dell’imputata al risarcimento dei danni in
favore della parte civile.
L’imputata ricorrente deduce:
1.

mancanza di motivazione sul diniego della scrinninante della

ordine all’aver l’imputata reagito al fatto ingiusto del Toto, il quale aveva
impedito alla Angelone l’accesso all’abitazione della defunta zia;
2. vizio di motivazione sull’esclusione delle attenuanti generiche; inadeguata
sarebbe a tal fine la mera affermazione dell’insussistenza dei relativi presupposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il motivo dedotto sul diniego della scriminante della provocazione è fondato.
A fronte di una atto di appello che sottoponeva specificamente la questione
al giudizio del Tribunale, nei termini esposti nel ricorso, la sentenza impugnata
non contiene alcuna argomentazione sulla ravvisabilità o meno dell’invocata
scriminante; comparendovi un mero richiamo alle ragioni addotte dal Toto per
impedire all’imputata l’accesso all’abitazione della zia, ed in particolare alla
posizione di usufruttuaria di quest’ultima, e non essendo invece esaminati i rilievi
dell’appellante sul carattere ingiusto di tale comportamento rispetto alla
particolare esigenza manifestata dalla Angelone di accedere temporaneamente
all’abitazione per recuperare un proprio effetto personale, precedentemente
lasciatovi nel corso delle esequie della defunta parente.
La motivazione della sentenza impugnata è pertanto carente sul punto; il
che impone l’annullamento di detta sentenza con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di Chieti, rimanendo assorbito l’ulteriore motivo di ricorso.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Chieti.
Così deciso il 05/12/2014

provocazione; non sarebbe stato valutato quanto osservato nell’atto di appello in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA