Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41863 del 05/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41863 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BITEYE MADIAMA N. IL 09/05/1956
avverso la sentenza n. 10052/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 05/10/2015

Biteye Madiima ricorre avverso la sentenza 17.11.12 della Corte di appello di Roma che ha
confermato quella in data (26.11.08 del locale tribunale con la quale è stato condannato alla pena
di mesi due di reclusione ed € 200,00 di multa, riconosciute attenuanti generiche, per il reato di cui
all’art.474 c.p.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. , per non avere i giudici

capo d’imputazione, applicando una mera presunzione di sussistenza dell’elemento materiale del
reato, in assenza dell’ulteriore passaggio critico relativo alla eventuale riconoscibilità assoluta della
contraffazione, attesa anche la grossolanità della stessa.
Osserva la Corte che il ricorso si presenta sostanzialmente aspecifico, oltre che reiterativo delle
doglianze già avanzate in sede di appello e compiutamente disattese dai giudici di secondo grado, i
quali hanno evidenziato come la responsabilità dell’imputato riposi sull’essere stato sorpreso a
vendere borse recanti marchio `Gucci’ e `Prada’ recanti logo contraffatto, come era emerso dal
relativo accertamento tecnico, senza tuttavia la grossolanità del prodotto griffato e nella
consapevolezza della falsificazione da parte del venditore in ragione anche dei materiali scadenti
con cui erano realizzate le borse pur recanti i marchi prestigiosi.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 5 ottobre 2015

argomentato in modo esaustivo circa la concreta capacità ingannatoria dei prodotti contemplati dal

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