Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41850 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41850 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GATTA GIANCARLO N. IL 20/02/1980
avverso la sentenza n. 12958/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 11/06/2014

OSSERVA
Gatta Giancarlo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità

~3 il

‘Met,

reato di evasione poiché egli si era recato ad una visita, regolarmente

autorizzato dal giudice, e non riuscì a rientrare a casa con immediatezza 4 a causa del
traffico congestionato e della necessità di cambiare percorso. Ingiustificatamente

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie , la Corte
d’appello ha evidenziato come i Carabinieri abbiano sorpreso l’imputato, intorno
alle ore 18:40, all’interno della sua autovettura, a conversare animatamente con
altro pregiudicato. La visita medica alla quale l’imputato è stato sottoposto, previa
autorizzazione del giudice, era terminata alle ore 16:30. Se ne desume che il Gatta si
è trattenuto per circa due ore al di fuori del domicilio, senza effettuare il dovuto,
immediato rientro.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici . Nel
caso di specie , la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi
adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla recidiva sussistente,
anche se non contestata.

inoltre il giudice non ha concesso le circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle

PQM
Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all ‘udienza dell’11-6-2014.

ammende

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