Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4185 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4185 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAL HOUSSINE HICHAM N. IL 30/04/1980
avverso la sentenza n. 5206/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 22/10/2013

e
Con sentenza in data 6 novembre 2012 la Corte di appello di Bologna riformava la sentenza
emessa il 15 febbraio 2012 dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Forlì con la quale
Hai Houssine Hicham era stato dichiarato colpevole del reato continuato di rapina aggravata e
resistenza a pubblico ufficiale, commesso in Savignano sul Rubicone il 9 luglio 2011, ed era stato
condarmato, con le circostanze attenuanti generiche equivalente alle contestate aggravanti e con la
diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di

riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p., fermo il giudizio di equivalenza con
la residua aggravante della recidiva, riduceva la pena ad anni due, mesi quattro di reclusione ed curo
480,00 di multa..
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione. Con
il ricorso si deduce l’erronea applicazione dell’art.628 c.p. e il vizio della motivazione per l’erronea
ricostruzione dei fatti, per la mancata qualificazione giuridica dei fatti come tentativo di furto, per il
ritenuto concorso formale dei reati di rapina e di resistenza a pubblico ufficiale.
Con dichiarazione resa ai sensi dell’art.123 c.p.p. in data 3 maggio 2013 l’imputato ha
dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione.
L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di
inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591co.1 lett.d) c.p.p..
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 500,00.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013
il cons. est.

multa. La Corte territoriale, esclusa l’aggravante prevista dall’art.628, comma terzo n.1, c.p. e

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