Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4184 del 22/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4184 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
UCCELLO ROMOLETTO N. IL 04/10/1978
avverso la sentenza n. 6288/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 25/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 22/10/2013

Con sentenza in data 25 maggio 2012 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza
emessa il 3 giugno 2009 dal Tribunale di Bologna, con la quale Uccello Romoletto era stato
dichiarato colpevole dei reati di ricettazione di un ciclomotore e di porto fuori dalla propria
abitazione di un coltello (art.699 comma secondo c.p., accertati in Bologna il 7 aprile 2007, ed era
stato condannato, ritenuta la continuazione, ravvisata per la ricettazione l’attenuante del fatto di
particolare gravità e con la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di mesi sei di reclusione ed

Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce il vizio della motivazione quanto alla mancata riduzione della pena, senza
tener conto del percorso di riabilitazione dallo stato di tossicodipendenza intrapreso dall’imputato e
della modestia del fatto.
Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha fatto rilevare, con dettagliata motivazione, che la pena base è stata
determinata in misura prossima al minimo edittale, che sono state riconosciute le circostanze
attenuanti generiche sostanzialmente con giudizio di prevalenza sulla recidiva e che è stato
applicato un modesto aumento per la continuazione, aggiungendo che l’esito del tentativo di
recupero dallo stato di tossicodipendenza era rimasto sconosciuto. Del resto allorché la pena, come
nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali. l’obbligo motivazionale
previsto dall’art.125 co.3 c.p.p. deve infatti ritenersi assolto anche attraverso espressioni che
manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri
oggettivi e soggettivi enunciati dall’art.133 c.p. (Cass. sez.VI 12 giugno 2008 n.35346. Bonarrigo;
sez.III 29 maggio 2007 n.33773, Ruggieri).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000.00.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013
il cons. est.

euro 140,00 di multa.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA