Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41834 del 30/09/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 41834 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

Data Udienza: 30/09/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STEPICH MASSIMILIANO N. IL 09/01/1976
avverso la sentenza n. 581/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A/2.,..7 c
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che ha concluso per _A(‘
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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 marzo 2013 la Corte d’appello di Milano, diversamente
qualificato il capo sub b) come reato di cui agli artt. 4 T.U.L.P.S. e 294 del R.D. 6 maggio
1940, n. 635, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano in data 25 settembre
2009, che dichiarava Stepich Massimiliano colpevole dei reati, commessi in Milano il 25
novembre 2006, di resistenza a pubblico ufficiale (capo sub a) e rifiuto di indicazione sulla
sua identità personale (capo sub c), condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione,
concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e riconosciuto il vincolo della

2. Avverso la su indicata pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo tre motivi di doglianza il cui contenuto viene di seguito indicato.

2.1. Erronea applicazione dell’art. 99 c.p. con riferimento al capo sub b), attesa la
natura contravvenzionale dei reati oggetto sia della originaria contestazione che di quella
riqualificata, con la conseguente non applicabilità, in entrambi i casi, della recidiva di cui
all’art. 99 c.p. . Ne è conseguita, inoltre, l’erronea applicazione della normativa in materia
di prescrizione per quel che attiene al reato di cui al capo sub b), essendo la stessa già
intervenuta in data 25 novembre 2011, considerata l’impossibilità di applicare la recidiva
ai reati contravvenzionali.

2.2. Erronea applicazione dell’art. 81 c.p., essendo stato riconosciuto il vincolo della
continuazione tra i due reati, applicando per quello contravvenzionale un aumento pari
alla sua pena edittale massima, ossia un mese di reclusione.

2.3. Mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena relativa al
capo sub b), così come determinata in aumento ex art. 81 c.p. sul capo sub a); una
motivazione, al riguardo, sarebbe stata necessaria, poiché l’aumento applicato è pari alla
pena massima edittale per la contravvenzione originariamente contestata nel capo sub b).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato e va accolto in ragione dell’erronea applicazione della recidiva
specifica ed infraquinquennale ai reati contravvenzionali che hanno costituito oggetto sia
dell’originaria contestazione ex art. 651 c.p., che della riqualificazione operata nel giudizio
di secondo grado in relazione alla condotta descritta nel capo d’imputazione sub B),
sussunta dalla Corte d’appello nella diversa fattispecie contravvenzionale di cui agli artt. 4
T.U.L.P.S. e 294 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
All’erronea applicazione della recidiva, configurabile solo per i delitti non colposi ex
art. 99, comma 1, c.p., e dunque riferibile al solo delitto di cui al capo sub A), ha fatto
seguito l’erronea applicazione della normativa in materia di prescrizione riguardo al reato

1

continuazione.


contravvenzionale sub B), essendo il relativo termine massimo quinquennale decorso, ex
artt. 157, comma 1, 161 c.p., in data 25 novembre 2011.

4. Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente
al reato di cui al capo B), con la conseguente rideternninazione della pena, ex art. 620,
comma primo, lett. I), c.p.p., in mesi sette di reclusione, corrispondente a quella irrogata
nel giudizio di merito per il solo reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo sub
A), la cui congruità, correttamente motivata dalla Corte d’appello, non è stata dal

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B)
dell’imputazione perché il reato è estinto per prescrizione e ridetermina la pena in mesi
sette di reclusione.

Così deciso in Roma, lì, 30 settembre 2014

Il Consigliere estensore

Il PA -sid-nt

ricorrente contestata.

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