Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41831 del 16/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 41831 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Moreno Cambiaghi, nato a Rovigo il 30.8.1954
avverso la sentenza del 21 ottobre 2013 emessa dalla Corte d’appello di
Torino;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Aldo Policastro, che ha concluso
chiedendo la rettifica della pena inflitta e l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della
sospensione condizionale della pena.

Data Udienza: 16/07/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 aprile 2011 il G.u.p. del Tribunale di Vercelli, in
sede di giudizio abbreviato, ha ritenuto Moreno Cambiaghi, in concorso con
Roberto Mauro, responsabile del reato di estorsione aggravata,
condannandolo alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 300 di

Si apprende dalla sentenza che Roberto Mauro aveva incaricato Alessandro
Bovolenta di acquistare una partita di droga affidandogli la somma di euro
2.000, ma questi si trattenne la somma senza acquistare la droga, sicché il
Mauro pretese la restituzione maggiorata della somma, richiedendola alla
madre di Bovolenta, Maria Dattrino, che a seguito delle minacce subite, poste
in essere anche dal Cambiaghi, si vide costretta a consegnare la somma di
euro 2.700.
La Corte d’appello, adita sulle impugnazioni degli imputati, ha qualificato il
fatto come tentativo di estorsione riducendo la pena ad un anno di reclusione
e ad euro 140 di multa.
Con sentenza del 17 febbraio 2013 la Corte di cassazione, accogliendo il
ricorso del pubblico ministero, ha qualificato il fatto come estorsione
consumata disponendo l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio ad
altra sezione della Corte d’appello di Torino, dichiarando inoltre inammissibili i
ricorsi degli imputati.
La Corte d’appello di Torino, in qualità di giudice di rinvio, con la sentenza
in epigrafe indicata, conformandosi al dictum della Corte di cassazione, ha
rideterminato la pena per l’estorsione consumata in un anno e sei mesi di
reclusione ed euro 200 di multa.

2. L’avvocato Corrado Viazzo, nell’interesse del Cambiaghi, ha proposto
ricorso per cassazione.
In primo luogo censura la sentenza per avere erroneamente calcolato la
pena e chiede a questa Corte di modificarla d’ufficio ai sensi dell’art. 619
c.p.p.
Inoltre, rileva che il giudice di rinvio non abbia disposto espressamente la
sospensione condizionale della pena, già concessa dal primo giudice e dalla

2

multa.

Corte d’appello e chiede, anche in questo caso, di provvedere direttamente a
correggere l’errore materiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo è fondato.
La Corte d’appello ha fissato in anni cinque la pena base per il reato di

attenuanti generiche e di un ulteriore terzo per l’attenuante di cui all’art. 62 n.
6 c.p., ma nell’effettuare tale calcolo ha determinato, erroneamente, la pena
intermedia in anni due e mesi tre di reclusione, anziché in anni due e mesi
due di reclusione, per poi operare la riduzione di un terzo per la scelta del rito
abbreviato, pervenendo alla pena finale di anni uno e mesi sei, anziché in
quella corretta di un anno e cinque mesi di reclusione, oltre alla multa di euro
200.
Si è trattato di un errore di computo della pena che può essere rettificato ai
sensi dell’art. 619 comma 2 c.p.p.

4. Infondato è, invece, l’altro motivo, in quanto il giudice del rinvio dopo
aver rideterminato la pena ha, espressamente, confermato nel resto la
sentenza di primo grado che aveva concesso all’imputato la sospensione
condizionale della pena e la non menzione della condanna, sicché deve
ritenersi sicuramente confermato il beneficio di cui all’art. 163 c.p.

P. Q. M.

Rettifica la pena inflitta a Moreno Cambiaghi in anni uno e mesi cinque di
reclusione ed euro 200 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 16 luglio 2014

Il Consigli re estensore

estorsione, operando la riduzione di un terzo per effetto delle circostanze

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