Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4182 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4182 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

Data Udienza: 22/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VITTADELLO FRANCESCO N. IL 31/05/1966
543
avverso la sentenza n. 582Y2002 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Jr

Con sentenza in data 23 ottobre 20121a Corte di appello di Venezia riformava la sentenza
emessa il 31 maggio 2001 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza con la
quale Vittadello Francesco era stato dichiarato colpevole dei reati di rapina aggravata, porto
ingiustificato di un taglierino, furto e lesioni personali, commessi in Thiene il 26 agosto 1999, ed
era stato condannato, ritenuta la continuazione, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti e
con la diminuente per il rito, alla pena di anni uno, mesi cinque, giorni dieci di reclusione e
reato per il quale rideterminava la pena in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 230,00 di
multa.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in
ordine alla ritenuta insussistenza della circostanza attenuante di cui all’art.114 c.p. con motivazione
per relationem, apodittica e basata sul travisamento dei fatti, in quanto il Vittadello si era limitato
ad accompagnare i complici nei pressi del parcheggio ove questi ultimi si sarebbero impossessati
dell’autovettura Fiat uno usata per commettere della rapina e per la fuga dal luogo di commissione
della stessa; nella prima parte della fuga i complici non si erano avvalsi del Vittadello, intervenuto
solo quando il pericolo di un immediato inseguimento era cessato.
Il ricorso è inammissibile in quanto tende a sottopone al giudizio di legittimità aspetti
attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla
esclusiva competenza del giudice di merito che nel caso in esame ha giustificato il mancato
cot,
riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art.114 c.p. non solo taaversall3
motivazione per relationem, ma anche attraverso la valutazione dell’indispensabile apporto causale
dal Vittadello la cui mancata collaborazione avrebbe indotto i correi a modificare le modalità
attuative dell’azione criminosa. Le conclusioni del giudice di merito risultano quindi congruamente
giustificate attraverso una valutazione dei fatti sorretta da validi elementi dimostrativi e nel
complesso esauriente e plausibile e fondate sulla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo
la quale l’art. 114 c.p. deve trovare applicazione solo laddove l’apporto del correo risulti
obbiettivamente così lieve da apparire, nell’ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e
del tutto marginale. Esula peraltro dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata
al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una
diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30-41997 n. 6402, Dessimone).

£800.000 di multa. La Corte territoriale dichiarava estinti per prescrizioni i reati diversi dalla rapina,

3
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P. Q .M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013
il cons. est.

processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000,00.

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