Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4182 del 07/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 4182 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ABBRUZZESE ANTONIO N. IL 02/08/1984
avverso la sentenza n. 2764/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generalein_persena-del-Dott.
che ha concluso ser

i o, per la parte civile, l’Avv
Udit LdsorTiv.

Data Udienza: 07/10/2014

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso per il
l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 18.3.2014 la Corte di Appello di Milano, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 21.10.2009
nei confronti di Abbruzzese Antonio, concedeva a quest’ultimo
l’attenuante di cui all’art. 62 n.4 c.p., in relazione al reato di cui al capo

cui agli artt. 56, 640 c.p. (capo 1) perché, in qualità di conducente dell’
autovettura Fiat Brava tg. BH092CM compiva atti idonei ed univoci a
commettere il delitto di truffa mediante artifizi e raggiri, consistiti nel
tentare di indurre in errore Starace Luca, conducente dell’ autovettura
Ford Mondeo tg. CH882RT, rappresentandogli quale fatto non vero
quello di avergli cagionato il danneggiamento dello specchietto
retrovisore della propria auto, tentando dì conseguire un ingiusto
profitto connesso alla richiesta di risarcimento del danno non dovuto,
con pari danno per la parte offesa, non verificandosi l’evento per cause
indipendenti dalla sua volontà e del reato di cui all’agli artt. 56 e 610
c.p. perché, nel tentativo di costringere Starace Luca a cancellare la
targa della sua auto, che lo stesso aveva rilevato al fine di sporgere
querela, lo minacciava dicendogli che se non l’ avesse cancellata
l’avrebbe atteso sotto casa per fargliela pagare, evento non verificatosi
per cause indipendenti dalla sua volontà.
Avverso tale sentenza l’Abbruzzese, a mezzo del suo difensore, ha
proposto ricorso per cassazione, lamentando:
-con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di erronea applicazione
della legge penale, l’erronea valutazione degli elementi di fatto e di
diritto in relazione al reato contestato e l’omessa motivazione, atteso
che la Corte d’Appello ha ricostruito i fatti sulla scorta di quanto
esclusivamente affermato dalla persona offesa, ritenendo che la
minaccia di “andare a cercarlo a casa” è all’evidenza minaccia implicita
di un male alla persona, idonea ad integrare l’elemento oggettivo del
reato di violenza privata, omettendo qualsivoglia indagine sul punto, ma
per l’integrazione del reato di violenza privata non è sufficiente una
condotta che abbia determinato una situazione di costrizione, essendo
necessario che tale condotta sia stata posta in essere con violenza o
minaccia; con specifico riferìmento alla configurabilità del tentativo di
violenza privata, poi, non si esige che la minaccia abbia intimorito il

1

1), rideterminando la pena in mesi cinque di reclusione, per il reato di

soggetto passivo, determinando una costrizione essendo sufficiente che
si tratti di minaccia idonea ad incutere timore e costringere il
destinatario a tenere, contro la propria volontà la condotta pretesa
dall’agente, ma proprio su tali aspetti emergono profili di
contraddittorietà della motivazione della sentenza, laddove è stata
ritenuta raggiunta tout court la prova della responsabilità dell’imputato,
senza alcuna valutazione sulla riconducibilità del fatto alla fattispecie
penale e senza vagliare gli elementi concreti addotti dal difensore ed in

a differenza dello Starace, sottotenente dell’Arma dei Carabinieri, ultra
cinquantenne, che non lo aveva mai visto prima di allora, né sapeva
dove abitasse; ciò che è emerso dagli atti è che il teste non era stato
minimamente intimorito dalla frase pronunciata dall’ Abbruzzese e
prova ne è il fatto che lo stesso ha, comunque, memorizzato il numero
di targa e sporto regolare querela nell’immediatezza dei fatti;
-con il secondo motivo, l’ erronea applicazione della legge penale e
l’insufficiente motivazione in relazione al reato di cui all’art. 56, e 640
c.p. atteso che la Corte d’Appello, nel riproporre sinteticamente e
asetticamente la ricostruzione dei fatti del primo giudice ha omesso di
argomentare sulla sussistenza del reato di tentata truffa ed il fatto che
l’azione posta in essere dall’imputato fosse inidonea emerge dalle
risultanze processuali e precisamente proprio dalle dichiarazione rese
dalla p.o., mancando tutti gli elementi tipici per poter ritenere integrato
il reato in questione ed in particolare, l’idoneità della condotta a
indurre in errore il soggetto e la possibilità di definire artifici e raggiri
quanto compiuto dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato.
1. Ed invero, per quanto concerne il primo motivo di ricorso, la
sentenza impugnata, senza incorrere nel vizio lamentato, ha ritenuto
che il senso delle parole pronunciate all’indirizzo di Starace Luca, di
andare a cercarlo a casa qualora non avesse cancellato il numero di
targa, fosse quello di una vera propria minaccia, idonea ad ottenere tale
risultato, così configurando il delitto di tentativo di violenza privata, non
essendo rilevante che la persona offesa non si fosse intimorita.
Tale valutazione ha fatto corretta applicazione dei principi, secondo i
quali per la configurabilità del tentativo di violenza privata (art. 56 e
610 c.p.) – che sussiste quando, pur essendo l’azione idonea a limitare
la libertà del soggetto passivo, quest’ultimo non adotti la condotta che

2

particolare che l’Abbruzzese, all’epoca dei fatti, era un ragazzo giovane

la violenza e la minaccia esercitate nei suoi confronti erano preordinate
ad ottenere e, pertanto, l’evento non si verifichi (Sez. V, 04/03/2005, n.
15989)- non è richiesto che la minaccia abbia effettivamente intimorito
il soggetto passivo, determinando una costrizione, anche se
improduttiva del risultato perseguito, essendo sufficiente che si tratti di
minaccia idonea ad incutere timore e diretta a costringere il destinatario
a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall’agente (Sez.
V, 04/03/2005, n. 15977).

concretizzi in un qualsiasi comportamento od atteggiamento a suscitare
la preoccupazione di un danno ingiusto, al precipuo fine di ottenere che,
proprio mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a
fare, tollerare o ad omettere qualcosa (Sez. V, 15/01/2014, n. 8767).
2. Manifestamente infondato si presenta altresì il secondo motivo di
ricorso. Ed invero, il giudice d’appello ha esattamente indicato, senza
incorrere in vizi, gli artifizi ed i raggiri idonei ad integrare la fattispecie
di cui agli artt. 56 e 640 c.p., e segnatamente l’aver indicato che la
propria autovettura aveva riportato danni, mentre alcun danno si era
verificato o comunque non aveva prodotto i danni di cui l’imputato
cercava di ottenere il risarcimento, come evincibile a posteriori dal fatto
che l’imputato si dileguava dopo aver saputo che la p.o. era un
carabiniere.
D’altra parte gli artifizi e raggiri, necessari per la configuarabilità del
reato di cui all’art. 640 c.p., per la consumazìone del reato di truffa,
possono consistere anche in una pura menzogna (Sez. II, 25/01/2000,
n. 2706).
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, al versamento,
a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo
e congruo determinare in Euro 1000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così decis in Roma il 7.10.2014

D’altra parte la minaccia può essere anche non esplicita, purchè si

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA