Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41812 del 20/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 41812 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
ZUIN ROBERTO N. IL 06.04.1964
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI PADOVA in data 28.05.2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le
conclusioni del PG in persona del dott. Luigi Riello che ha chiesto dichiararsi inammissibile
il ricorso

RITENUTO IN FATTO
1.

2.

3.

Con l’impugnata sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. il Tribunale di Padova applicava
a Zuin Roberto la pena concordata di mesi quattro di reclusione ed C 70,00 di multa
per il reato di tentato furto aggravato.
Avverso tale decisione ricorre lo Zuin a mezzo del proprio difensore, censurando la
impugnata sentenza per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei
presupposti di cui all’art. 129 c.p.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Come noto, questa Suprema Corte ha ripetutamente
affermato il principio in base al quale l’obbligo della motivazione della sentenza non
può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di
patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di
provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica che il giudizio negativo circa la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di
cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la

Data Udienza: 20/05/2014

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1500,00 in favore della cassa delle ammende.,.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass. Sez. U, sentenza n. 5777 del
27.03.1992, dep. 15.05.1992, Di Benedetto, Rv. 191135; Cass. Sez. U, sentenza n.
10372 del 27.09.1995, dep. 18.10.1995, Serafino, Rv. 202270). Tale orientamento è
stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Anche per ciò che
riguarda gli altri tratti significativi della decisione, che riguardano precipuamente la
qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l’esistenza e la comparazione delle
circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione, la costante giurisprudenza
di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la
motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il
giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Nè l’imputato può avere interesse a
lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone
una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente
con la volontà pattizia del giudicabile. D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito,
chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa.
Ne consegue, come questa Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare, che
l’imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono
il patto dal medesimo accettato.
4. Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.500,00 a favore
della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.

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