Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4181 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4181 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAGLIOLO CLAUDIO MANUEL N. IL 13/07/1971
avverso la sentenza n. 300/2008 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
12/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 22/10/2013

Con sentenza in data 12 giugno 2012 la Corte di appello di Perugia confermava la sentenza
emessa il 13 luglio 2007 dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Gubbio, con la quale
Magliolo Claudio Manuel era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione, accertato in
Gualdo Tadino il 17 settembre 2002, ed era stato condannato, con la circostanza prevista dall’art.62
n.6 c.p. prevalente sulla contestata recidiva e con la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di
mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 300,00 di multa.

il ricorso si deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il comportamento collaborativo e
le gravi condizioni di salute e di disagio sociale dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato
negato per i numerosi precedenti penali specifici dell’imputato, il cui comportamento successivo
alla commissione del reato era stato già adeguatamente valutato attraverso l’applicazione della
circostanza attenuante prevista dall’art.62 n.6 c.p.. La Corte osserva al riguardo che la sussistenza di
circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e
può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della
propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può
essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno
dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass. sez.VI 24 settembre 2008
n.42688, Caridi; sez.VI 4 dicembre 2003 n.7707, Anaclerio). Pertanto il diniego delle circostanze
attenuanti generiche può essere legittimamente fondato. come nel caso in esame in cui i precedenti
penali specifici sono stati ritenuti ostativi, anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo.
oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri (Cass. sez.VI 28 maggio 1999
n.8668, Milenkovic).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000.00.
P . Q . M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000.00.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013
il cons. est.

Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione. Con

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