Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4181 del 07/10/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4181 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
SCALA TOMMASO N. IL 24/08/1987
avverso la sentenza n. 67/2012 GIUDICE DI PACE di TORRE DEL
GRECO, del 06/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 07/10/2014
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Eduardo Vittorio
SCARDACCIONE, ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
limitatamente all’omessa condanna alle spese, da disporsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il giudice di pace di Torre del Greco ha dichiarato
non doversi procedere nei confronti di Tommaso SCALA in ordine al reato di
2. Propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli,
censurando la sentenza nella parte in cui omette di statuire sulle spese in
violazione dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Giudice di Pace ha omesso di statuire sulle spese del processo ai sensi dell’art.
340, comma quattro, cod. proc. pen., che prevede quanto segue: “Le spese del
procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell’atto di remissione sia
stato diversamente convenuto”.
P.Q.M.
La Corte annulla senz rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa
condanna del
al pagamento delle spese processuali; condanna che
dispone.
osì deciso in Roma, il 7 ottobre 2014
Il Presidente
lesioni ascrittogli per intervenuta remissione di querela.