Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4180 del 22/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4180 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SERATTINI GIUSEPPE N. IL 08/03/1940
avverso la sentenza n. 4144/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;
Data Udienza: 22/10/2013
Con sentenza in data 27 novembre 2012 la Corte di appello di Milano confermava la
sentenza emessa il 24 giugno 2011 dal Tribunale di Milano con la quale Serattini Giuseppe era stato
dichiarato colpevole del reato di appropriazione indebita, commesso in Milano il 9 gennaio 2008, ed
era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce l’erronea applicazione dell’art.646 c.p. in quanto il Serattini si era limitato a
acquirente, e aveva solo omesso di informare il Valentino dell’avvenuta vendita e di corrispondergli
il prezzo; questa condotta configurerebbe un mero inadempimento di rilevanza esclusivamente
civilistica.
Il ricorso è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato.
Le doglianze riproducono infatti pedissequamente gli argomenti prospettati nell’atto di
appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto,
che il ricorrente non considera né specificatamente censura, limitandosi a ribadire la tesi già esposta
nei motivi di appello e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza
impugnata. Del resto questa Corte ha affermato che è configurabile il delitto di appropriazione
indebita nella condotta del mandatario che, dopo aver adempiuto il mandato a vendere, trattenga
definitivamente la somma ricavata dalla vendita invece di rimetterla al mandante (Cass. sez. II 29
novembre 2011 n.46586. P.G. e parte civile in proc. Semenzato).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013
il cons. est.
vendere l’autovettura, che gli era stata consegnata da Valentino Vincenzo perché trovasse un