Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4180 del 07/10/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4180 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PEZZULLO ROSA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
BUONOCORE CARMINE N. IL 12/11/1976
avverso la sentenza n. 141/2010 GIUDICE DI PACE di TORRE DEL
GRECO, del 27/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Udito, perla- Parte c .
dit i difensor Avv.
!Avv
Data Udienza: 07/10/2014
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.
Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
limitatamente alla omessa condanna alle spese da disporsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 27.6.2013 il Giudice di Pace di Torre Del Greco
dichiarava non doversi procedere nei confronti di Buonocore Carmine per i reati
di lesioni e minaccia nei confronti di Auriemma Aldo per essere tali reati estinti
per intervenuta remissione di querela.
appello di Napoli, lamentando l’erronea applicazione della legge penale, atteso
che il giudicante
ha dichiarato l’ improcedibilità dell’azione penale per
intervenuta remissione di querela, ma, in violazione del comma quarto dell’art.
340 c.p.p., ha omesso di condannare il querelato al pagamento delle spese
processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
1. Ed invero, la sentenza impugnata non contiene la regolamentazione
delle spese all’esito dell’intervenuta remissione di querela.
Il quarto comma dell’art. 340 c.p.p. prevede, infatti, che le spese del
procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell’atto dì remissione sia
convenuto diversamente. Orbene, nel caso in esame, non emerge dalla
sentenza impugnata che nell’atto di remissione della querela sia stata
espressamente convenuta una diversa regolamentazione delle spese
processuali, sicchè esse, in base al disposto del citato quarto comma, devono
cedere a carico del querelato.
2. La sentenza impugnata va pertanto annullata nella parte in cui reca la
predetta omissione e va conseguentemente disposta ai sensi dell’art. 620
c.p.p. la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, come
previsto dall’art. 340/4 c.p.p.
p.q.m.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa
condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, condanna che
dispone.
Così deciso il 7.10.2014
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso it P.G. presso la Corte di