Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 418 del 29/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 418 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRO MAURIZIO GUGLIELMO nato il 09/04/1958 a SAN VITO AL TAGLIAMENTO

avverso l’ordinanza del 13/01/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 29/09/2017

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha
rigettato il reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di
Padova, con la quale era stata concessa la liberazione anticipata a favore di Ferro
Maurizio Guglielmo e rigettaià quella di liberazione anticipata speciale relativa al
semestre relativo al periodo dal 02/03/2007 al 13/04/2007 e dal periodo dal
23/10/2013 al 12/03/2014.

Cassazione, evidenziando il proprio comportamento positivo in carcere e
l’impegno all’interno in attività scolastiche e lavorative.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che la liberazione anticipataYd) -§Iituisce un istituto di carattere
straordinario e temporaneo, introdotto per ridurre con effetti immediati il
sovraffollamento carcerario e presuppone in ogni caso l’effettiva permanenza del
condannato, nel periodo di riferimento, presso un istituto penitenziario e che,
pertanto, non può essere applicata qualora in tutto o in parte il semestre sia
stato scontato in regime di arresti domiciliari (vedi Sez. 1, n. 16656 del
16/01/2015, Giuliano, Rv. 263249, in tema di detenzione domiciliare).
Ciò posto, nella fattispecie, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che
parte del semestre in relazione al quale è chiesto il beneficio è stato trascorso in
stato di custodia agli arresti domiciliari.
Il ricorrente non si è confrontato con tale apparato argomentativo,
limitandosi a evidenziare aspetti a sé favorevoli inerenti al periodo di detenzione.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Avverso tale ordinanza il Ferro propone personalmente ricorso per

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.

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