Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 418 del 26/09/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 418 Anno 2013
Presidente: GALBIATI RUGGERO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BARRILE IVAN N. IL 28/02/1987
N52.-t-L- •
avverso la sentenza n. 975/2008 TRIB.SEZ.DIST. di CINQUEFRONDI,
del 11/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 26/09/2012
748/2011
osserva
2. Il ricorso, così qualificata l’impugnazione trasmessa a questa Corte, è
inammissibile perche proposto per motivi manifestamente infondati. Il
ricorrente guidava infatti un motoveicolo di 500 cc di cilindrata, per il quale è
necessaria la patente, della quale egli è risultato sprovvisto come da
accertamenti presso la banca dati della motorizzazione civile.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 (mille/00) a favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso il 26.9.2012
1.Ivan Barrile ha proposto appello nei confronti della sentenza del Tribunale di
Palmi-Cinquefrondi che lo ha condannato alla pena di giustizia per il reato di
guida senza patente, lamentando l’erroneità della contestazione che riguardava
la guida di un motociclo; non è stata raggiunta la prova sicura della mancanza
del titolo abilitativo.